CLAUSOLA FLOOR: non determina un mutamento dell’oggetto contrattuale

Pubblicato il da Avv. Viviana Villanova

CLAUSOLA FLOOR: non determina un mutamento dell’oggetto contrattuale

L’inserimento all’interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell’art. 1346 c.c., rimanendo l’oggetto del contratto possibile, lecito e determinato.

La presenza di una clausola di tasso “floor” non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF, e in particolare degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell’intermediario finanziario; né può fondatamente ritenersi che, a fronte dell’inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell’obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l’essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario con cui il cliente, controparte dell’istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all’effettivo grado di rischio assunto, e sull’equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate.

Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, con la sentenza n. 564 del 19 maggio 2021.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MUTUO CON CLAUSOLA FLOOR: NON CONFIGURA UN DERIVATO FINANZIARIO IMPLICITO

Occorre che la pattuizione di un rendimento minimo sia chiara e trasparente

Sentenza | Tribunale di Modena Giudice Giuseppe Pagliani | 19.09.2018 | n.1552

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-clausola-floor-non-configura-un-derivato-finanziario-implicito

 

MUTUO: L’INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI UNA “CLAUSOLA FLOOR” NON COMPORTA VIOLAZIONE DELL’ART. 1346 C.C.

L’OGGETTO RIMANE POSSIBILE, LECITO E DETERMINATO

Ordinanza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 06.07.2016

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-linserimento-nel-contratto-di-una-clausola-floor-non-comporta-violazione-dellart-1346-c-c

 

MUTUO: LA CLAUSOLA FLOOR NON È UNO STRUMENTO DERIVATO IMPLICITO

LECITA SE CONTRATTUALIZZATA IN MODO DETERMINATO, CHIARO E TRASPARENTE

Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessandro Farolfi | 20.03.2018 | n.219

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-la-clausola-floor-non-e-uno-strumento-derivato-implicito

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