CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: la produzione delle Gazzette Ufficiali non è sufficiente per dimostrare il credito
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Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Marco Trivisonne del Foro di Foggia
Le Gazzette Ufficiali prodotte non appaiono in ogni caso idonee a consentire una compiuta verifica stante i plurimi criteri ivi indicati ai fini della individuazione dei crediti compresi ovvero esclusi da tali operazioni che non è possibile verificare sulla scorta della documentazione in atti, evidenziandosi peraltro che nemmeno risulta prodotto il ricorso per decreto ingiuntivo ciò che consentirebbe quantomeno di verificare la tipologia del credito.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Foggia, Giudice Valentina Patti, con ordinanza del 12 febbraio 2020.
In accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte opponente, il Giudice ha accolto l’istanza di sospensione e per l’effetto sospeso l’efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto.
L’eccezione era riferita all’insufficienza dell’estratto della Gazzetta Ufficiale quale prova della cessione del credito tra la banca (cedente) e il cessionario. Difatti, da un’attenta lettura dell’estratto della Gazzetta Ufficiale, non è dato comprendere se il credito oggetto del contendere rientri o meno nell’atto di cessione.
Il Tribunale ha richiamato l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24798/2020 che, in tema di onere della prova in materia di cessione del credito, ha affermato che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO: escutibilità a prescindere dalla pubblicazione in Gazzetta
Tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito
Sentenza | Corte di Cassazione, VI – 1 sez. civ., Pres. Acierno – Rel. Lamorgese | 29.09.2020 | n.20495
NPL: il cessionario può agire nei confronti del cedente se la garanzia che assiste il credito è nulla
Sussiste un danno patrimoniale corrispondente alla diminuzione del “valore di circolazione” del credito
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. D’Arrigo | 15.06.2020 | n.11583
CESSIONE DEL CREDITO A GARANZIA: CESSIONARIO PUÒ ESCUTERE IL DEBITORE ORIGINARIO
GRAVA SU DI LUI L’ONERE DELLA PROVA IN CASO DI AZIONE CONTRO IL DEBITORE CEDUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Vella | 28.05.2020 | n.10092