CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI: la produzione dell’avviso di pubblicazione in G.U. dimostra la titolarità

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il

CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI: la produzione dell’avviso di pubblicazione in G.U. dimostra la titolarità

Provvedimento segnalato dall’Avv. Teodoro Carsillo del Foro di Roma

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Amendola – Rel. Scoditti, con l’ordinanza n. 15884 del 13.06.2019.

Una Regione aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari in favore di una società, in virtù della garanzia sussidiaria prestata dalla Regione in relazione al finanziamento concesso da una banca in favore di una ditta che poi ha ceduto il credito alla società. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.

La società aveva proposto appello, rigettato in secondo grado, perché, come osservato dalla Corte territoriale, non era stata provata la cessione del credito in favore della società in quanto il documento corrispondente all’atto di cessione era solo un estratto del documento originario, mancante di moltissime pagine e privo di riferimenti specifici al rapporto finanziario in questione. Inoltre, l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 T.U.B., offrendo una pubblicità esclusivamente in merito ad un acquisto in blocco di un portafoglio di crediti “in sofferenza” non dettagliatamente individuati per ammontare e titolarità, atteneva alla legittimazione del creditore a pretendere la prestazione nei confronti del debitore ceduto, senza fornire la prova dell’esistenza del contratto di cessione e della comprensione in esso del credito e dell’ammontare specifico di cui alla domanda di ingiunzione.

Ha proposto ricorso per cassazione SOCIETÀ cessionaria del credito sulla base di vari MOTIVI.

La Corte di Cassazione, riprendendo il principio già affermato precedentemente con la sentenza n. 31118 del 29 dicembre 2017, ha rilevato che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio, recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, non autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell’atto di cessione, per la cui validità non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d’individuarli senza incertezze.

Nel caso di specie, la trascrizione dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ha permesso di rilevare che i crediti ceduti fossero individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti. Non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alle caratteristiche del credito, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione. Il giudice di merito a cui è stata rinviata la causa, in applicazione del suddetto principio di diritto, dovrà pertanto accertare se il credito in questione abbia le caratteristiche di credito “in sofferenza”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, tale da poter essere ricondotto al blocco di cui all’atto di cessione indicato nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o rientri fra le categorie di credito escluse.

Pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso principale, rinviando alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CARTOLARIZZAZIONE CREDITO EX L. 130/99: SE IMPUGNATO IL MUTUO PER USURA, IL LEGITTIMATO PASSIVO È UNICAMENTE LA BANCA CEDENTE
IL CESSIONARIO SUBENTRA NELLE SOLE POSIZIONI DI CREDITO E NON IN QUELLE PASSIVE
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Loredana Ferrara | 21.05.2018 | n.1742
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cartolarizzazione-credito-ex-l-13099-se-impugnato-il-mutuo-per-usura-il-legittimato-passivo-e-unicamente-la-banca-cedente

 

FALLIMENTO – CESSIONE DEL CREDITO – AMMISSIONE AL PASSIVO – NUOVA DISCIPLINA EX ART.115 LF
IL MUTAMENTO SOGGETTIVO NELLA TITOLARITÀ DI UN CREDITO GIÀ AMMESSO AL PASSIVO È UNA RETTIFICA FORMALE DELLO STATO PASSIVO CHE NON MODIFICA LE REGOLE DEL CONCORSO
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 15.07.2011 | n.15660
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fallimento-cessione-del-credito-ammissione-al-passivo-nuova-disciplina-ex-art-115-lf

 

 

 

 

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