CESSIONE EX ART. 58 TULB: la tutela del cessionario/creditore subentrato con la cartolarizzazione nei diritti su beni confiscati

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il

In tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia non è necessariamente precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’adozione del sequestro, quando ciò è avvenuto mediante cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, poiché tale modalità di trasferimento di posizioni giuridiche rende concretamente inesigibile, per l’entità dell’operazione, l’onere in capo al cessionario della previa verifica di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti.

La tutela del terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro -confisca preventiva è condizionata all’accertamento dei presupposti esigibili per la tutela del creditore originario, quali: I) anteriorità dell’iscrizione del titolo o dell’acquisto del diritto rispetto ai provvedimenti cautelari – ablatori intervenuti nel procedimento di prevenzione; II) buona fede – affidamento incolpevole del terzo che agisca innanzi al giudice dell’esecuzione penale per il riconoscimento dell’opponibilità all’erario del proprio diritto, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano verificate in capo al cedente.

Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione penale, sezione VI, Pres. Ippolito – Rel. Giordano, con la sentenza n. 39368 del 15.06.2017.

Nella fattispecie processuale esaminata, un istituto creditizio, titolare di un portafoglio di crediti in sofferenza acquisiti attraverso operazioni di cartolarizzazione poste in essere nel dicembre del 2006, promuoveva ricorso innanzi al Tribunale di Palermo al fine di ottenere il riconoscimento della titolarità del suddetto credito, maturato dall’istituto cedente in forza del mancato pagamento delle rate di un contratto di mutuo stipulato precedentemente alla cessione con alcuni soggetti destinatari di misure di prevenzione.

Il Tribunale adito, rigettava l’istanza di riconoscimento del credito ritenendo che la ricorrente avesse acquisito la titolarità del credito (mediante cessione in blocco) solo successivamente il decreto di confisca ed alla relativa trascrizione di tale titolo, spiegando nel merito che in tema di misure di prevenzione patrimoniali la confisca pregiudica ipso iure i diritti di credito dei terzi che risultino da atti con data certa posteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro, sicché, essendo il creditore istante automaticamente in colpa, a nulla rilevando la modalità di cessione del credito, anche se avvenuta in blocco.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società cessionaria che con un unico ed articolato motivo deduceva la violazione del principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), laddove il Giudicante aveva individuato, in relazione alla misura patrimoniale della confisca, un nucleo di tutela inderogabile del terzo rappresentato da un minimo di colpevolezza rimproverabile, ovvero del difetto di diligenza, rispetto al quale si configurerebbe una responsabilità oggettiva per reato commesso da altri.

In particolare, la società ricorrente, a sostegno delle proprie deduzione rilevava l’erroneità della pronuncia del Tribunale nell’assunto secondo il quale era da escludersi il requisito dell’estraneità al reato, ai sensi dell’art. 240 c.p., commi 2 e 3, nel caso di un istituto bancario che aveva iscritto ipoteca su di un bene già oggetto di sequestro preventivo, regolarmente trascritto, atteso che ove si prescindesse dalla data di acquisto del diritto del terzo, verrebbe a realizzarsi una interpretazione abrogatrice del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, che richiede la duplice condizione di legittimazione.

La Corte contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso spiegando che la modalità di cessione del credito in blocco hanno reso concretamente inesigibile, in capo al cessionario, la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti, sicché superando la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca, ha ritenuto che la normativa transitoria nello stabilire che per i beni oggetto della procedura di prevenzione che alla data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (1 gennaio 2013) siano già stati confiscati, ma non ancora aggiudicati ricomprende, altresì, la misura della confisca di prevenzione nel solco delle cause di estinzione dell’ipoteca disciplinate dall’art. 2878 c.c.

In particolare, i giudicanti di legittimità, non condividendo l’orientamento del Tribunale, hanno ritenuto di aderire all’ulteriore indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia non è necessariamente precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’adozione del sequestro, quando ciò è avvenuto mediante cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, poiché tale modalità di trasferimento di posizioni giuridiche potrebbe rendere concretamente inesigibile, per l’entità dell’operazione, l’onere in capo al cessionario della previa verifica di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti.

In particolare il collegio ha precisato che la prova della ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità del credito deve pertanto essere fornita con riguardo alla posizione soggettiva sia del cedente che del cessionario, tenendo presente:

a) che la cessione, post trascrizione sequestro – confisca preventiva del credito sorto ex ante non determina la mala fede in capo al nuovo titolare;

b) che il terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare tanto la sua buona fede quanto l’affidamento incolpevole ai fini del riconoscimento del credito;

c) le modalità di cessione del credito, anche ove siano ceduti in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B.;

d) che la cessione conclusa dopo il sequestro o la confisca non osta al riconoscimento dell’affidamento incolpevole.

Alla luce delle suesposte considerazioni la Suprema Corte di Cassazione penale annullava senza rinvio il decreto impugnato disponendone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CONFISCA: L’IPOTECA ISCRITTA DALLA BANCA IN BUONA FEDE NON È REVOCABILE

AGLI ISTITUTI BANCARI TERZI ESTRANEI AI REATI NON PUÒ ESSERE ORDINATA LA CANCELLAZIONE DELLA ISCRIZIONE DELL’IPOTECA NEI REGISTRI IMMOBILIARI

Sentenza | Cassazione penale, prima sezione | 31.07.2014 | n.34039

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/confisca-l-ipoteca-iscritta-dalla-banca-in-buona-fede-non-e-revocabile

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LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTIMAFIA BILANCIANO L’INTERESSE PUBBLICO ED IL DIRITTO DEL CREDITORE A RIVALERSI SU BENI CONFISCATI PER MAFIA

Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Prima | 19.06.2014 | n.26527

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/confisca-allargata-tutelato-il-credito-ipotecario-della-banca

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Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Prima, Pres. Giordano – Rel. Mazzei | 14.01.2015 | n.1597

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/garanzia-ipotecaria-realizzabile-in-sede-di-esecuzione-della-confisca-alle-condizioni-del-d-lgs-n-159-2011

 

 

 

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