CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA: non sussiste legittimazione passiva della banca convenuta nei rapporti estinti alla data di efficacia della cessione

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe

CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA: non sussiste legittimazione passiva della banca convenuta nei rapporti estinti alla data di efficacia della cessione

In tema di contratto di cessione di ramo di azienda, se nel medesimo è stato specificato che, pur in conseguenza della cessione, la banca predetta non subentrasse nei contenziosi, pendenti o futuri, sui rapporti estinti alla data di efficacia della cessione, a suo tempo intrattenuti con una o più filiali cedute, deve dichiararsi fondata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca cessionaria convenuta nel giudizio promosso nei suoi confronti dalla correntista.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Vercelli, Giudice Elisa Trotta, con la sentenza n. 596 del 13 dicembre 2023, con la quale è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta.

Ed, infatti, il contratto di cessione di ramo di azienda stipulato dalla banca convenuta con atto pubblico in data 17/2/2021, all’art. 2.6 lett. B, stabiliva espressamente che, pur in conseguenza della cessione, la banca predetta non subentrasse nei contenziosi, pendenti o futuri, sui rapporti estinti alla data di efficacia della cessione (22/2/2021), a suo tempo intrattenuti con una o più filiali cedute.

Nel caso di specie, atteso che i rapporti contrattuali per cui era causa erano stati pacificamente estinti il 13/12/2004 e il 25/1/2007 e che il contenzioso in commento era stato avviato con atto di citazione notificato il 23/3/2021, se ne poteva dedurre il difetto di legittimazione passiva della convenuta, in quanto soggetto non subentrato nei rapporti azionati da parte attrice, in favore della terza chiamata in causa.

È stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla banca anche con rigetto nel merito le domande di parte attrice.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA: SI APPLICA L’ART. 2560 CC, SECONDO COMMA

RISPONDE DEI DEBITI INERENTI L’ESERCIZIO DELL’AZIENDA CEDUTA ANCHE L’ACQUIRENTE DELL’AZIENDA SE GLI STESSI RISULTANO DAI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

Sentenza | Tribunale di Napoli, giudice unico Ettore Pastore Alinante | 18.02.2014 | n.2611

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-del-ramo-d-azienda-si-applica-l-art-2560-cc-secondo-comma

CESSIONE DI AZIENDA: SI CONFIGURA LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CESSIONARIO PER I DEBITI DELL’AZIENDA CEDUTA

DEROGABILE LA DISCIPLINA CODICISTICA IN TEMA DI OPPONIBILITÀ AI CREDITORI DELLA CESSIONE DEI DEBITI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA.

Sentenza | Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti | 30.05.2017 | n.1773

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-di-azienda-si-configura-la-responsabilita-esclusiva-del-cessionario-per-i-debiti-dellazienda-ceduta

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