CESSIONE DEL CREDITO EX ART. 58 TUB: il cessionario può proseguire l’esecuzione forzata se la titolarità del credito è adeguatamente documentata
Pubblicato il da Avv. Giuseppe Russo - aggiornato il
Provvedimento segnalato dall’avv. Giuseppe Russo, del Foro di Roma
In materia di prova della cessione di crediti in blocco, ex art. 58 T.U.B., la disponibilità del titolo esecutivo da parte del creditore in sede esecutiva integra un elemento che contribuisce a far ritenere documentata la titolarità del credito in capo allo stesso.
La titolarità del credito in capo al soggetto procedente, contestata dal debitore in relazione a successive cessioni, può essere dimostrata attraverso una valutazione complessiva della documentazione prodotta, comprensiva degli atti relativi ai trasferimenti del credito, della corrispondenza intercorsa tra le parti e della disponibilità del titolo esecutivo.
La sola pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, in presenza di contestazione specifica, non è ordinariamente sufficiente a provare l’inclusione del singolo credito nell’operazione; tuttavia, gli ulteriori elementi documentali possono concorrere a dimostrare la titolarità del rapporto in capo al cessionario, giustificando il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice G. Lauropoli, con l’ordinanza del 12 giugno 2026, con la quale ha denegato la sospensione della procedura, richiesta dall’esecutato con l’opposizione introdotta, ex art. 615 c.p.c., dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita e dopo la rinuncia del creditore procedente.
L’Inquadramento Processuale: L’ammissibilità dell’opposizione tardiva
L’ordinanza si segnala innanzitutto per un interessante profilo di rito: il Giudice dell’Esecuzione ha ritenuto ammissibile l’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. spiegata dall’esecutato dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita. Il fattore legittimante (la circostanza sopravvenuta prescritta dall’ultimo periodo della norma) è stato individuato nella sopravvenuta rinuncia all’esecuzione da parte del creditore procedente originario, evento che ha modificato l’assetto del processo esecutivo e riaperto i termini per contestare il diritto di procedere del creditore rimasto (l’intervenuto).
Il superamento del dogma della Gazzetta Ufficiale
Sul piano sostanziale, il debitore contestava la legittimazione del creditore cartolarizzatore intervenuto, eccependo la carenza di prova scritta della cessione e lamentando l’insufficienza del mero avviso in Gazzetta Ufficiale. Il Tribunale capitolino ne rigetta le doglianze ricordando che, sebbene la pubblicazione in G.U. non provi automaticamente l’inclusione del singolo rapporto se specificamente contestata, l’onere probatorio del cessionario non è rigidamente formalizzato. Esso può essere assolto combinando:
L’atto originario di cessione del ramo d’azienda (avente ad oggetto la totalità dei contratti di mutuo di quella clientela);
I contratti derivati di successiva cessione e retrocessione;
La corrispondenza stragiudiziale con cui il debitore aveva implicitamente o esplicitamente riconosciuto l’interlocutore come titolare della posizione giuridica.
La disponibilità del titolo esecutivo come quid probatorio decisivo
Il punto di maggiore interesse dottrinale risiede nel passaggio in cui il Tribunale valorizza la concreta disponibilità materiale del titolo esecutivo in capo alla società intervenuta.
Questa argomentazione si pone in perfetta scia con l’importante ordinanza della Corte di Cassazione n. 10200/2021 (ripresa di recente anche dai giudici di merito, tra cui il Tribunale di Milano, sent. n. 3435/2026 e il Tribunale di Bari, sent. n. 2905/2026). La Suprema Corte ha chiarito che elementi estrinseci e successivi (come le dichiarazioni del cedente o il possesso dei documenti originali costitutivi) integrano elementi documentali potenzialmente decisivi ai fini del libero convincimento del giudice. Possedere le chiavi documentali del credito (il titolo originario) rende logicamente inverosimile l’ipotesi che l’intervenuto sia un soggetto estraneo alla catena delle cessioni.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
UNITAMENTE ALLA DISPONIBILITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO, INTEGRA PROVA SUFFICIENTE DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo | 12.05.2026 | n.2905
COSTITUISCE ELEMENTO PROBATORIO IDONEO A DIMOSTRARE LA CESSIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Foggia, Giudice Giuseppe Sciscioli | 08.04.2026 | n.755
DICHIARAZIONE DEL CEDENTE: PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO ALLA CESSIONARIA EX ART. 58 TUB
È ELEMENTO DOCUMENTALE RILEVANTE E POTENZIALMENTE DECISIVO
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Minauro | 18.03.2026 | n.2061
TALE DOCUMENTO PROVA LA TITOLARITÀ UNITAMENTE AL POSSESSO DEL TITOLO ESECUTIVO ED AGLI AVVISI IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Fabrizio Valloni | 27.04.2026 | n.293