CENTRALE RISCHI: segnalazione “a sofferenza” legittima per esposizione debitoria da oltre due anni
Pubblicato il da Avv. Francesco Caia
Testo massima
Segnalata dal Dott. Vincenzo Coglitore di Palermo La segnalazione di un credito in sofferenza alle Centrali Rischi presso la Banca d’Italia è suscettibile in astratto di ledere fondamentali diritti del debitore (immagine e reputazione) e può essere inibita in via d’urgenza soltanto in caso di effettiva inesistenza del debito segnalato.Il perseguimento dell’interesse generale, sotteso alla disciplina delle Centrale dei Rischi può ritenersi conseguito solo se gli intermediari utilizzano il potere di segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora che dei principi generali in tema di correttezza e buona fede.
La segnalazione “a sofferenza” della Banca è legittima quando è comprovata da immobilizzazione della esposizione debitoria della correntista per oltre due anni e vi è il rifiuto del debitore ad adempiere anche in presenza di una contestazione dell’esistenza del debito, la quale può essere valutata, in via sommaria, dal giudice del procedimento cautelare. Questi i principi espressi dal Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino, con la sentenza del 16.05.2016. Nella fattispecie considerata, un correntista adiva in via d’urgenza il Tribunale di Catania, chiedendo emettersi a carico della Banca resistente l’ordine di procedere alla cancellazione dell’iscrizione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi, deducendo a sostegno della sua domanda, sia l’esistenza del fumus boni iuris, in ragione della insussistenza di una sua situazione di insolvenza a suo carico, che del periculum in mora, tenuto conto del concreto rischio di non potere più ottenere accesso al credito bancario connesso alla segnalazione assunta illegittima. In particolare, parte ricorrente rilevava come l’Istituto di credito avesse dapprima correttamente iscritto la segnalazione come “credito in contestazione“, attesa la pendenza di un giudizio di accertamento e ripetizione di indebito in relazione ai rapporti bancari de quibus, salvo poi in maniera illegittima, poco dopo, modificare la segnalazione in “credito a sofferenza“. La resistente si costituiva in giudizio opponendosi alle pretese ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto. Preliminarmente, il Tribunale di Catania rilevato, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, che la segnalazione operata dalla Banca era riferita ad un saldo debitore, la cui sussistenza era stata contestata giudizialmente, attesa la pendenza di un giudizio di accertamento e ripetizione di indebito innanzi alla stesso Tribunale adito, chiariva che la domanda cautelare proposta non aveva alcun rapporto di strumentalità con la domanda oggetto del processo di merito, vertendo quest’ultima sul tema della illiceità o meno dei contratti contestati e sulla conseguente determinazione dei rapporti patrimoniali di dare/avere tra le parti. Nel merito, richiamate le indicazioni espresse dalla Banca d’Italia in ordine alle modalità ed i limiti delle segnalazioni a cui sono tenuti gli enti creditizi, secondo cui: l’obbligo di segnalazione sorge solo quando l’affidamento superi una soglia minima che varia in ragione del grado di rischiosità della posizione censita e l’appostazione a sofferenza non può essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito e prescinde dall’esistenza di garanzie che assistano il debito, dichiarava legittima la segnalazione alla Centrale Rischi operata dalla Banca resistente, come dimostrato dall’immobilizzazione per oltre due anni del notevole saldo debitore del ricorrente, comprovante l’astratta difficoltà economico/finanziaria a far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti della resistente. Secondo il Giudice adito, la segnalazione alle Centrali Rischi, pur suscettibile in astratto di ledere fondamentali diritti del debitore, può essere inibita in via d’urgenza solo nel caso di effettiva inesistenza del debito segnalato, sempre che gli intermediari utilizzino il potere di segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento e dei principi generali in tema di correttezza e buona fede. A tal proposito, osservato che non risulta conforme alla normativa speciale di settore ed è, dunque, contraria al canone generale della buona fede, ed in quanto tale deve essere giudizialmente inibita ex art. 700 c.p.c., la segnalazione “a sofferenza” di un debito del cliente che risulti tra le parti contestato (cd. “credito litigioso”), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e sia alla base del rifiuto del debitore di adempiere, rilevava che nei contratti oggetto di contestazione la domanda era palesemente infondata, in quanto era stata specificamente prevista nel contratto la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia debitori che creditori; parte ricorrente aveva contestato l’applicazione di interessi ultralegali senza indicare quale fosse l’ipotetico tasso applicato in eccesso dalla Banca, né i periodi di riferimento; erano state espressamente previste le cms e le altre spese di conto; mai era stata contestata l’anticipazione delle fatture. Il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso, condannando al pagamento delle spese di lite parte ricorrente. Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista: CENTRALE RISCHI: LA SEGNALAZIONE VA EFFETTUATA SE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE È DEFICITARIA LA COMUNICAZIONE ALLA “CENTRALE RISCHI” VA EFFETTUATA ANCHE SE L’IRRECUPERABILITÀ DEL CREDITO NON È DEFINITIVA Sentenza Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Rordorf – Rel. Cristiano 29-01-2015 n.1725 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/centrale-rischi-la-segnalazione-va-effettuata-se-la-situazione-patrimoniale-e-deficitaria.html CENTRALE RISCHI: AI FINI DELLA SEGNALAZIONE “IN SOFFERENZA”, LA NOZIONE DELL’INSOLVENZA NON COINCIDE CON QUELLA FALLIMENTARE SEGNALAZIONE LEGITTIMA SE IL DEBITORE HA UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE “DEFICITARIA” Sentenza Cassazione civile, Sezione Terza, dott. Petti Giovanni Presidente, dott. Ambrosio Annamaria Rel. Consigliere 16-12-2014 n.26361 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/centrale-rischi-ai-fini-della-segnalazione-in-sofferenza-la-nozione-dell-insolvenza-non-coincide-con-quella-fallimentare.html SEGNALAZIONI A SOFFERENZA AMMISSIBILITÀ RIMEDIO CAUTELARE EX ART.700 CPC
IL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 6 D.LGS 150/2011 È SOLO EVENTUALE E DEVE ESSERE ADOTTATO IN CASO DI INERZIA DELL’INTERMEDIARIO Ordinanza Tribunale di Verona, Giudice unico dott. Massimo Vaccari 18-03-2013 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/segnalazioni-a-sofferenza-ammissibilita-rimedio-cautelare-ex-art-700-cpc.html
Testo del provvedimento