CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE: ammissibile il procedimento di correzione degli errori materiali
Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano
Testo massima
Quanto alle forme finalizzate ad ottenere l’ordine del giudice della cancellazione, è da ritenersi ammissibile il procedimento di correzione dei provvedimenti giurisprudenziali con funzione integrativa della pronuncia, nella parte in cui si è omesso di cancellare la trascrizione. Questo il principio affermato dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Annarita Balzano, con decreto depositato in data 07.07.2015. Nel caso di specie, la Banca proponeva istanza al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2668 c.c., per effetto del quale “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti“. Il Giudice adito, con il decreto di fissazione di udienza per la comparizione delle parti, riportandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che, in fattispecie come quella in esame, “sono configurabili i presupposti che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali“. Invero, la mancata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (laddove quest’ultima sia stata respinta con sentenza passata in giudicato ovvero sia intervenuta l’estinzione del giudizio per inattività delle parti), integra un’omissione “ricollegabile ad una mera disattenzione del giudice e, di conseguenza, la medesima rimane sottratta ad una qualunque forma di valutazione giudiziale“. In virtù di tali principi di diritto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto correttamente esperito il procedimento per la correzione degli errori materiali, attivato dalla banca al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2668, comma 2, c.c..Testo del provvedimento