CANCELLAZIONE SOCIETÀ DA RR.II: non cedibile diritto relativo a possibile ripetizione indebito da conto corrente

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il

CANCELLAZIONE SOCIETÀ DA RR.II: non cedibile diritto relativo a possibile ripetizione indebito da conto corrente

Non è cedibile un credito non liquido, ma addirittura litigioso relativo ad una potenziale azione di ripetizione di indebito da una società in favore di terzi, costituendo, quindi, una mera pretesa ancorché azionata o azionabile in giudizio, cui ancora non corrisponde la possibilità d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, talché l’omessa azione da parte del liquidatore, unico soggetto legittimato, costituisce chiara rinuncia al credito con conseguente insuscettibilità di devoluzione per mezzo della cessione in atti.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco con la sentenza n.487 del 05.07.2021

Tale decisione è stata assunta in una controversia nella quale si sono verificati i seguenti eventi:

  1. la società ha deliberato la cessione dei possibili crediti anche a titolo di ripetizione di indebito, in favore dei soci, proporzionalmente alle quote di capitale sociale da ciascuno di essi detenute nei confronti di istituti di credito in data 7.12.2015;
  2. la società è stata cancellata dal registro delle imprese il 4.2.2016;
  3. il rapporto di conto corrente è stato chiuso in data 9.2.2016;
  4. la domanda giudiziale è stata notificata il 20.07.2020.

La domanda è stata rigettata con compensazione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

RIPETIZIONE INDEBITO: l’azione non è esercitabile se la società è stata è stata estinta

Gli ex soci non sono legittimati ad agire in giudizio per le mere pretese ancorché azionate

Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Giuseppe Ferruccio | 10.10.2018 | n.288

SOCIETÀ: I SOCI NON POSSONO PROPORRE AZIONE DI INDEBITO DOPO LA CANCELLAZIONE

LE PRETESE INIDONEE AD ESSERE ISCRITTE IN BILANCIO SI INTENDONO RINUNCIATE

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Silvia Brat | 01.04.2015 | n.4195

SOCIETA’ DI PERSONE: LA CANCELLAZIONE DAL R.I. COMPORTA AUTOMATICA RINUNCIA AD OGNI AZIONE

GLI EX SOCI NON SONO LEGITTIMATI ATTIVI NEI GIUDIZI CONTRO BANCA PER RECUPERO CREDITI INCERTI

Sentenza | Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano | 09.06.2016 | n.2051

SOCIETÀ: I SOCI NON POSSONO PROPORRE AZIONE DI INDEBITO DOPO LA CANCELLAZIONE

LE PRETESE INIDONEE AD ESSERE ISCRITTE IN BILANCIO SI INTENDONO RINUNCIATE

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Silvia Brat | 01.04.2015 | n.4195

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/societa-i-soci-non-possono-proporre-azione-di-indebito-dopo-la-cancellazione

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