Cancellazione delle “formalità pregiudizievoli”
Pubblicato il da Avv. Giorgia Viola
Testo massima
È da premettere che l’art. 586 cpc dispone che il giudice dell’esecuzione, con il decreto di trasferimento dell’immobile espropriato, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, quando non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’art. 508. È questione dibattuta se sia necessaria la definitività del decreto ai fini dell’esecuzione della cancellazione. A mente di quanto dispone l’art. 2884 cc, secondo cui la cancellazione può essere eseguita quando è ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero con altro provvedimento definitivo, si ritiene che la cancellazione di pignoramenti e ipoteche può eseguirsi solo in base a seguito dell’apposizione sul decreto di trasferimento dell’attestazione della non proposta opposizione. In questo senso è orientata la stessa giurisprudenza Cass. 2 maggio 1975 n. 1691; Cass. 24 giugno 1993 n. 6999; Cass. 1 marzo 1994 n. 2023. Il decreto di trasferimento, infatti, può essere impugnato dalla parte interessata, ai sensi dell’art. 617 cpc nel termine di venti giorni dalla conoscenza legale, per cui la soluzione di attendere la definitività dello stesso per procedere alle cancellazioni è la più prudenziale anche al fine di evitare il rischio che, cancellato il pignoramento, il decreto di trasferimento venga poi caducato per effetto di nullità inerenti alla fase della vendita e perciò opponibili all’aggiudicatario. Tuttavia, è da tener presente che il decreto di trasferimento, emesso a norma dell’art. 586 c.p.c., nulla disponendo la legge, non deve essere comunicato alle parti, dovendo esso sottostare solo agli adempimenti formali suoi propri, per cui alcuni ritengono che il termine di opposizione agli atti per coloro che non siano parte del processo esecutivo decorra dalla data di emanazione del decreto e non dalla sua conoscenza legale (così Cass. 14 ottobre 2005), altri che la conoscenza legale si intende dal momento della sua trascrizione presso l’Agenzia del Territorio competente. Focus Il decreto di trasferimento costituisce titolo per la trascrizione della vendita e titolo esecutivo per il rilascio. Avv. Giorgia ViolaTesto del provvedimento