CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E TERMINE ANNUALE PER IL FALLIMENTO

Pubblicato il da Avv. Leonardo Serra

Testo massima

Per le imprese individuali e le società cancellate d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 cc, la cancellazione dal registro delle imprese non è la sola condizione sufficiente ai fini della decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento. La cancellazione deve difatti essere accompagnata dall’effettiva cessazione dell’attività d’impresa la quale deve avvenire attraverso la disgregazione del complesso aziendale. Si presume infatti che al momento della cancellazione dal registro, l’attività imprenditoriale sia oramai terminata, ma questa presunzione può essere vinta dai creditori e dal pubblico ministero, i quali possono fornire la prova contraria in ordine al fatto che l’impresa ha continuato ad operare ed esistere anche dopo che sia decretata la sua cancellazione. Sono questi i principi sanciti nella sentenza n. 90 del 19 dicembre 2014 dalla sezione fallimentare del Tribunale di Benevento nell’ambito di una procedura in cui un creditore ha richiesto la dichiarazione di fallimento di una società di capitali in liquidazione denunciandone la cancellazione fraudolenta dal registro delle imprese e lo stato di insolvenza. Il creditore ha contestato la fittizietà della cancellazione dal registro della debitrice lamentando il fatto che la società aveva continuato ad esercitare l’attività d’impresa oltre l’anno dalla sua cancellazione. L’art. 2490, comma 5, cc dispone la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti di cui all’art. 2495 cc nel caso in cui una società non depositi il bilancio di esercizio per tre anni consecutivi. L’art. 2490, comma 5, cc va tuttavia coordinato con quanto previsto dall’art. 10, comma 1, LF il quale dispone che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese nel caso in cui lo stato di insolvenza si sia manifestato anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. Nell’ipotesi di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 cc, il termine annuale stabilito dall’art. 10, comma 1, LF inizia tuttavia a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione. L’art. 10, comma 2, LF consente in ogni caso al creditore procedente od al pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il Tribunale di Benevento ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese rappresenta condizione necessaria affinché l’imprenditore individuale o collettivo benefici del termine annuale per la dichiarazione di fallimento. È dunque preclusa all’imprenditore individuale o collettivo la possibilità di dimostrare di aver cessato la propria attività prima che sia intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese al fine di anticipare il decorso del termine annuale previsto dall’art. 10 LF. La possibilità di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività di impresa ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 LF è infatti ammessa soltanto in capo al creditore ed al pubblico ministero in quanto verrebbe vanificata la tutela dell’affidamento dei terzi qualora tale facoltà fosse riconosciuta anche agli imprenditori.  Il Giudice adito ha inoltre evidenziato che la cancellazione dal registro deve altresì essere accompagnata dall’effettiva cessazione dell’attività di impresa che si realizza attraverso la disgregazione del complesso aziendale dal momento che, in caso contrario, non può iniziare a decorrere il termine annuale ex art. 10 LF ai fini della dichiarazione di fallimento. Per ragione di certezza del diritto, si presume difatti che al momento della cancellazione l’attività d’impresa sia terminata, ma il creditore od il pubblico ministero possono fornire la prova contraria al fine di ottenere la dichiarazione di fallimento trascorso il termine annuale dalla cancellazione dell’impresa. All’esito dell’istruttoria prefallimentare era emerso, nel caso di specie, che la società non aveva mai cessato di esistere, donde non vi era stata l’effettiva cessazione dell’attività di impresa che aveva invece continuato ad operare di fatto. Il Tribunale di Benevento ha pertanto dichiarato il fallimento della società debitrice in quanto era stata superata la presunzione di estinzione a seguito di cancellazione, non essendo peraltro ancora decorso il termine annuale previsto ex art. 10 LF.

Testo del provvedimento

CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E TERMINE ANNUALE PER IL FALLIMENTO - Ex Parte Creditoris