BLOCCO DEI SERVIZI DEL PCT: il Presidente del Tribunale può autorizzare il deposito cartaceo per gli atti in scadenza
Pubblicato il da Redazione - aggiornato il
In caso di blocco dei servizi del PCT, il sistema sulla gestione dei depositi telematici, gli atti con scadenza dei termini processuali nei giorni interessati dal malfunzionamento possono essere depositati materialmente presso gli uffici preposti alla ricezione, previa autocertificazione di ciascun avvocato attestante il blocco della propria pec. Ad autorizzare il deposito cartaceo deve essere il Presidente del Tribunale.
E’ quanto accaduto in queste ore nella Corte distrettuale di Napoli, in seguito all’attacco hacker di Anonymous, che da lunedì ha tentato di violare le mail di quasi 50mila avvocati iscritti agli Ordini di Roma e Napoli, avendo delle ripercussioni anche sul deposito degli atti presso i tribunali partenopei. Le segnalazioni riguardo al malfunzionamento delle caselle di posta elettronica certificata (legalmail e lextel) sono state così frequenti da spingere il Presidente della Corte d’Appello di Napoli ad intervenire, ritenuta la sussistenza di obiettive difficoltà nella gestione telematica degli atti. Ha così autorizzato il deposito cartaceo di tutti gli atti che avrebbero dovuto essere depositati per via telematica presso la Corte, nelle giornate interessate dal blocco. Ovviamente gli avvocati devono dimostrare che anche la propria casella di posta certificata sia stata interessata dal mancato funzionamento.
A riguardo, l’art. 8 del Decreto 27 marzo 2000, n. 264 “Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari (Pubblicato sulla G.U. n. 225 del 26-09-2000)” infatti dispone che “in caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico, l’ufficio giudiziario preposto alla ricezione degli atti, vi provvede apponendo su ciascuno di essi la data, l’ora, se richiesta dalla legge o dalla natura dell’atto, e un numero progressivo provvisorio. Gli atti vengono, successivamente inseriti nel sistema informatico secondo l’ordine risultante dalla data e dal numero provvisorio”.
Contestualmente, gli avvocati potrebbero richiedere la remissione in termini per gli atti con scadenza nel periodo interessato dal blocco. Tuttavia, la valutazione sul caso e la decisione finale spetta al singolo giudice.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Blocco servizi PCT (gestione depositi telematici) atti con scadenza termini processuali nei giorni 7,8, e 9 maggio 2019 — indicazioni ed istruzioni operative
Il Presidente del Tribunale
– Vista la comunicazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli (pervenuta tramite interoperabilità in data odierna alle ore 11.43 (allegata alla presente) dalla quale emerge il blocco dei servizi informatici sopra evidenziati;
– rilevato che analoghe segnalazioni sono pervenute in data odierna per le vie brevi da parte di molti avvocati i quali hanno segnalato l’impossibilità di invio telematico degli atti tramite PCT atteso il suindicato blocco;
– letto 1’art.8 del Decreto 27 marzo 2000, n.264 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari (Pubblicato sulla G.U. n. 225 del 26-09-2000) il quale dispone quanto segue:
“Interruzione del funzionamento.
- In caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico l’ufficio provvede alla ricezione degli atti apponendo su ciascuno di essi la data, l’ora, se richiesta dalla legge o dalla natura dell’atto, e un numero progressivo provvisorio. Gli atti vengono, successivamente inseriti nel sistema informatico secondo l’ordine risultante dalla data e dal numero provvisorio.
- Se gli uffici preposti alla ricezione degli atti sono in numero superiore ad uno, l’ordine di inserimento degli atti depositati è indicato dalla data di deposito, dal numero progressivo che contrassegna il terminale esistente presso che ha ricevuto l’atto e dal numero provvisorio. “
– considerato che occorre garantire agli avvocati, atteso il suindicato blocco, la possibilità di depositare atti con scadenza dei termini in via cartacea;
tanto premesso
AUTORIZZA
per gli atti, con scadenza dei termini processuali nei giorni 7,8, e 9 maggio 2019. il deposito cartaceo degli stessi con allegata attestazione del gestore del servizio PEC (Lextel e/o altri gestori) del blocco del servizio interoperabile di trasmissione atti tramite PCT.
Nel caso in cui il predetto blocco venga meno nel corso dell’odierna giornata (9 maggio 2019) gli atti telematici per i quali si è profilata la suindicata impossibilità di trasmissione (scadenza termini nei giorni 7,8,9, maggio 2019) saranno inviati telematicamente tramite PCT con allegata attestazione della società gestrice dei servizi PEC dell’impossibilità di trasmissione degli stessi tramite PCT nel suindicato periodo (giorni 7,8,9, maggio 2019) con contestuale richiesta di remissione in termini.
Ciascun giudice, preso atto di quanto sopra, valuterà l’eventuale remissione nei termini per gli atti con scadenza nel predetto periodo.
Il presente decreto sarà comunicato ai sigg.ri Presidenti di Sezione del settore civile, ai giudici assegnati al settore civile, al Sig. Dirigente Amministrativo, ai Funzionari responsabili delle cancellerie civili, al referente dei servizi informatici del Tribunale, nonché, per opportuna conoscenza, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli ed ai Presidenti dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Napoli e S. Maria C.V.
Ritenuta la necessità di disporre la massima diffusione si dispone, altresì, la pubblicazione sul siti web istituzionale (http://www.tribunale.napolinord.giustizia.it/) nella sezione News e News e comunicazioni urgenti nonché nella sezione Area Informatica — Interoperabilità.
Per il Presidente del Tribunale,
il Presidente Coordinatore del settore civile
(dr. Marcello Sinisi)