BANCA DATI MERITO: illegittimo il totale oscuramento dei dati sensibili contenuti nei provvedimenti pubblicati

Pubblicato il da Avv. Pasquale Iamunno

BANCA DATI MERITO: illegittimo il totale oscuramento dei dati sensibili contenuti nei provvedimenti pubblicati

È illegittimo l’oscuramento tout court di tutti i dati personali contenuti nelle sentenze di merito pubblicate e rese accessibili tramite la Banca Dati Pubblica (b.d.p.) entrata in funzione a partire dal 14.12.2023 (accessibile dal sito https://bdp.giustizia.it/login), in quanto la completa anonimizzazione dei provvedimenti è contraria al disposto degli artt. 51 e 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

In tali termini si è espresso il TAR Lazio, Pres. Petrucciani – Rel. Viggiano, in una sentenza del 22 gennaio 2025, con la quale ha deciso in ordine al ricorso presentato da un gruppo di giuristi contro il provvedimento, del 1° dicembre 2023, con cui il Ministero della giustizia aveva comunicato che, a partire da tale data, «saranno deprecati i web services per l’accesso in consultazione all’archivio giurisprudenziale nazionale (a.g.n.) descritti nel paragrafo 3.3 della documentazione dei servizî web, a seguito della prossima disponibilità della nuova banca dati di merito pubblica (b.d.p.)», lamentando in particolare l’illegittima pressoché totale eliminazione di tutti i dati sensibili nei provvedimenti resi pubblici.

La disciplina positiva, infatti, prevede, in linea generale, la pubblicazione delle pronunce. rendendole accessibili a tutti mediante un sistema informativo istituzionale. È poi precisato come la diffusione (ivi compresa quindi anche la pubblicazione in una banca dati accessibile alla generalità dei cittadini) debba avvenire con oscuramento dei dati personali solamente in alcune limitate ipotesi, ossia su richiesta della parte interessata (art. 52, comma 1 d.lgs. 196/2003), oppure d’ufficio allorquando ciò risulti necessario per tutelare i diritti e la dignità dell’interessato (secondo comma). Pertanto, salvo il caso peculiare dei procedimenti coinvolgenti rapporti di famiglia, di stato delle persone ovvero minorenni (quinto comma), ove è direttamente la legge a vietare la diffusione dei dati personali, va osservato come le fattispecie regolate dall’art. 52, commi 1 e 2 d.lgs. 196/2003  rimettano      all’autorità giudiziaria procedente la decisione sull’oscuramento o meno dei dati personali: d’altronde,  in assenza di determinazione del giudice, la legge ammette espressamente la diffusione del contenuto integrale delle pronunce giurisdizionali (v. art. 51, comma 2 e art. 52, comma 7 d.lgs. 196/2003).

Oscurare totalmente le informazioni circa alcuni dati di fatto renderebbe, secondo il Giudice Amministrativo, sostanzialmente impossibile (o comunque assai complesso) comprendere l’esatta portata dei pronunciamenti, rendendo più difficile il lavoro degli operatori giuridici.

Infatti, per intendere la portata di una pronuncia giurisdizionale, è doverosa l’esatta definizione della vicenda fattuale: in assenza dalla comprensione di quest’ultima, il ragionamento giuridico si presenterebbe totalmente speculativo, divenendo oggetto d’interesse puramente teoretico.

Viceversa, considerato che la finalità perseguita con la creazione della b.d.p. è di natura pratica, diffondendo la conoscenza degli orientamenti pretori, onde evitare il contezioso e rendere piú rapide le decisioni (si veda in tal senso quanto indicato nella convenzione tra il Ministero e l’associazione italiana degli editori – Aie), risulta di assoluta necessità favorire la comprensione della vicenda concreta: difatti, solo in tal modo è possibile procedere effettivamente ad un’operazione interpretativa di distinguishing.

D’altro canto, l’eventuale mancata chiara percezione del fatto potrebbe determinare lo sviluppo di un ragionamento, da parte del difensore, in realtà antitetico rispetto a quello espresso nel precedente giurisprudenziale, pregiudicando in tal guisa gli interessi dell’assistito.

Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione, con compensazione delle spese.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ARCHIVIO DI GIURISPRUDENZA NAZIONALE: PETIZIONE ONLINE VOLTA AL RIPRISTINO DEL SERVIZIO

UNA IRRAGIONEVOLE LIMITAZIONE PER GLI AVVOCATI CON DISPARITÀ EVIDENTE RISPETTO ALLE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Articolo Giuridico | 26.03.2024 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/archivio-di-giurisprudenza-nazionale-petizione-online-volta-al-ripristino-del-servizio

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