AZIONE DI RIPETIZIONE: la prescrizione decorre dalla data dei singoli versamenti in conto corrente
Pubblicato il da Professore Avv. Aldo Angelo Dolmetta
Testo massima
Conto corrente Indebiti pagamenti anatocistici Azione di ripetizione del cliente Eccezione di prescrizione della banca Carattere solutorio dei pagamenti Onere della prova a carico della banca Formulazione eccezione È completa e non indeterminata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca nei confronti del cliente quando la banca medesima ha eccepito la prescrizione di tutte le rimesse sul conto corrente anteriormente al decennio. (Massima a cura del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta Riproduzione riservata) Conto corrente Indebiti pagamenti anatocistici Azione di ripetizione del cliente Eccezione di prescrizione della banca Carattere solutorio dei pagamenti Onere della prova a carico della banca Anticipo Se il cliente intende dolersi di addebiti nulli (ad esempio, per interessi) pertinenti a un’operazione di anticipo, il termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento, ergo dell’incasso o dell’addebito in conto corrente, senza che possa avere a tale fine rilevanza la data di chiusura del conto. (Massima a cura del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta Riproduzione riservata) Conto corrente Indebiti pagamenti anatocistici Azione di ripetizione del cliente Eccezione di prescrizione della banca Carattere solutorio dei pagamenti Onere della prova a carico della banca Anticipazione su fatture Se la banca concede una linea di credito per anticipazione su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto, il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ergo dell’incasso o dell’addebito in conto corrente. Il montante del fido non rappresenta, infatti, la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e ricevute bancarie che il cliente le presenterà: ciò non implica «alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione) con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l’obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti» (Cass. 14 luglio 2010, n. 16560). (Massima a cura del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta Riproduzione riservata) Conto corrente Indebiti pagamenti anatocistici Azione di ripetizione del cliente Eccezione di prescrizione della banca Carattere solutorio dei pagamenti Onere della prova a carico della banca Castelletto di sconto Non essendovi creazione di disponibilità, il castelletto di sconto non può essere assimilato all’apertura di credito, tanto è vero che, in tema di revocatoria, la giurisprudenza ha qualificato atti solutori «i versamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario nella parte eccedente l’apertura di credito, in quanto il castelletto, pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta, in difetto di specifici elementi contrari, una forma di utilizzazione dell’apertura di credito stessa» (Cass., 11 settembre 1993, n. 9479). (Massima a cura del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta Riproduzione riservata) Forma scritta ad substantiam Simultaneità delle sottoscrizioni (esclusa) Produzione in giudizio o altra manifestazione di volontà Idoneità al perfezionamento del contratto Nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti. Pertanto sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta. (Massima a cura della Redazione di Ex Parte Creditoris Riproduzione riservata) Contratto bancario sottoscritto solo dal cliente Nullità (esclusa) Produzione in giudizio o altra manifestazione di volontà Trasmissione estratti conto Idoneità al perfezionamento del contratto In materia di contratti bancari, l’intento della banca di concludere il contratto, da essa non sottoscritto, risulta comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate al cliente nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenzi la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguente perfezionamento dello stesso. (Massima a cura della Redazione di Ex Parte Creditoris Riproduzione riservata) In allegato il testo integrale del provvedimentoTesto del provvedimento