AZIONE DI RESTITUZIONE: il cliente deve provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Paola, Giudice Antonio Scortecci, con la sentenza n. 87 del 7 febbraio 2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio la banca, deducendo di aver intrattenuto con il predetto istituto di credito un rapporto di conto corrente ordinario e un rapporto di mutuo ipotecario, a tasso variabile, per l’importo di € 125.000,00 integralmente restituito attraverso le 84 rate mensili previste. Quanto al rapporto di conto corrente, deduceva che fossero stati applicati interessi anatocistici, ultralegali e commissione di massimo scoperto in modo illegittimo; quanto al mutuo, che fosse stata superata la soglia usuraria prevista per gli interessi corrispettivi da parte della sommatoria di interessi corrispettivi e moratori previsti in contratto e, comunque, considerando la penale di estinzione anticipata.
Chiedeva, pertanto, condannarsi parte convenuta alla restituzione dell’indebito ricevuto ed al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, ribadito che l’onere della prova ricade sul cliente che agisca in ripetizione, ha affermato che il ricorrente aveva eccepito la nullità delle clausole di previsione degli interessi ultralegali, anatocistici e della commissione di massimo scoperto senza produrre il relativo contratto (come evidenziato nella stessa CTP allegata) sicché non aveva assolto al suo onere probatorio.
Pertanto, la domanda di ripetizione di indebito proposta dall’attrice è stata rigetta in relazione sia al mutuo che al rapporto di conto corrente. Spese a favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE IN RIPETIZIONE È GRAVATO DELL’ONERE PROBATORIO
DEVE PRODURRE IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
Sentenza | Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli | 12.01.2022 | n.57
ONERE PROVA: IL CORRENTISTA CHE AGISCE PER LA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO DEVE PROVARE I FATTI A FONDAMENTO DEL SUO DIRITTO
LA DOMANDA È INAMMISSIBILE NELL’IPOTESI DI PERDURANTE APERTURA DEL CONTO
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899
INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE PER L’INDEBITO DEVE ALLEGARE LE RIMESSE SOLUTORIE IN CONTO
IN MANCANZA L’ATTO DI CITAZIONE È NULLO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano | 14.09.2021 | n.2597