AVVOCATO: sussiste il divieto di assumere l’incarico di difesa contemporanea in caso di conflitto anche potenziale tra due diverse parti

Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza

AVVOCATO: sussiste il divieto di assumere l’incarico di difesa contemporanea in caso di conflitto anche potenziale tra due diverse parti

Il divieto, per l’avvocato, di assumere validamente l’incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solo potenziale) di interessi determina la nullità del secondo mandato difensivo non soltanto in caso di contestuale costituzione del difensore in un unico giudizio, ma anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo, con sentenza n. 28427 dell’11 ottobre 2023.

Nella specie, la Suprema Corte ha ravvisato il conflitto di interessi dell’avvocato che aveva difeso l’assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo, e la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Pertanto, affinchè in sede di rinvio venisse adeguatamente rivalutata, sulla base dei principi di diritto già esposti, la dedotta situazione di incompatibilità del legale costituito per la società assicuratrice opponente, la Suprema Corte ha cassato con rinvio alla Corte di Appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

AVVOCATO: sussiste il divieto di assumere l’incarico di difesa contemporanea in caso di conflitto anche potenziale tra due diverse parti - Ex Parte Creditoris