AVVISO EX ART. 498 C.P.C.: il termine di 5 giorni non è perentorio e non è causa di estinzione ex art.567 c.p.c.
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
Il mancato deposito dell’avviso di creditori iscritti entro il temine previsto dall’art. 498 cpc non determina alcuna decadenza in quanto non va considerato come termine perentorio, atteso che l’unica conseguenza prevista dalla norma è che finché esso non sia stato effettuato, il giudice non potrà provvedere sull’istanza di assegnazione o vendita, eventualmente fissando al creditore, ai sensi degli artt. 175 e 484 c.p.c., un termine per il deposito delle copie notificate dell’avviso.
Il termine in parola (entro cinque giorni dal pignoramento) è ordinatorio; pertanto, il mancato rispetto dello stesso non può determinare l’estinzione della procedura.
La formulazione letterale dell’art. 567 c.p.c., inoltre, esclude che la mancata produzione dell’avviso notificato sia causa di estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
Il mancato rispetto dello stesso non può determinare l’estinzione della procedura, trattandosi di termine ordinatorio.
Così si è espresso il Tribunale di Potenza, Pres.- Rel Annachiara Di Paolo, con la sentenza n. 1303 del 1 dicembre 2022.
IL CONTESTO NORMATIVO – ART. 498 CPC AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI
Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.
A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.
LA CONTROVERSIA
Un creditore impugnava tempestivamente l’ordinanza di estinzione di una procedura esecutiva immobiliare, deducendo la natura non perentoria del termine ex art. 498 c.p.c. e la tempestiva ottemperanza all’ordine del giudice che – tenuto conto delle sospensioni disposte dal decreto-legge n. 18/20, dal decreto-legge n. 23/20 e dall’art. 54 ter legge n. 27/2020 – gli aveva assegnato un termine di “sessanta giorni” per provvedere alle incombenze previste dalla norma in parola.
Il Tribunale, esaminate le istanze delle parti, ha accolto il reclamo con revoca dell’ordinanza di estinzione con condanna del debitore al pagamento delle spese di lite.
Il collegio ha osservato che l’art. 498 c.p.c. nel prevedere l’avviso ai creditori iscritti mira a garantire l’attuazione nel processo di esecuzione del principio della par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c., principio che fa però salve le cause legittime di prelazione.
La funzione della disposizione in esame è appunto quella di salvaguardare, favorendone in ogni modo la partecipazione al processo, i creditori muniti di diritto di prelazione, in considerazione del c.d. effetto purgativo della vendita forzata, che consente all’acquirente di ottenere il bene libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.
Il Tribunale ha rilevato che tale termine non è perentorio in quanto l’unica conseguenza prevista dalla norma è che finché esso non sia stato effettuato, il giudice non potrà provvedere sull’istanza di assegnazione o vendita, eventualmente fissando al creditore, ai sensi degli artt. 175 e 484 c.p.c., un termine per il deposito delle copie notificate dell’avviso.