ATTI GIUDIZIARI: per i rapporti sottoposti a IVA si paga tassa fissa in ipotesi di fideiussione
Pubblicato il da Avv. Antonio De Simone
Testo massima
L’obbligazione del fideiussore si identifica con quella dell’obbligato principale alla quale accede, ancorché derivi da una autonoma fonte negoziale. Ne consegue che il trattamento fiscale dell’operazione è determinato dalla sua natura oggettiva, che è unitaria ed inscindibile, a prescindere dalla circostanza che la prestazione principale sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal fideiussore, quale obbligato in solido, in virtù dell’obbligazione accessoria di garanzia si debba fare applicazione alla specie di causa dell’art. 8 qui sottoposto all’esame, per la parte in cui esclude dall’obbligo di registrazione (e perciò dal pagamento della tassa in ragione proporzionale) gli atti dell’autorità giudiziaria concernenti pagamenti di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto. (IVA). È stato così respinto il ricorso il ricorso della AGENZIA DELLE ENTRATE che pretendeva di applicare l’imposta proporzionale decreto ingiuntivo con conferma che va applicata la tassa fissa in attuazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali a dimostrazione che il principio di diritto non è contestato. Invero, “la condanna al pagamento in favore del fideiussore non può che considerarsi avere ad oggetto obbligazioni di natura (anche fiscalmente) identica a quella afferente le obbligazioni garantite” Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si rinvia alla rassegna giurisprudenziale pubblicata in Rivista e consultabile al seguente link http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/tassazione-decreto-ingiuntivo-rassegna-giurisprudenziale.htmlTesto del provvedimento