Aste, quando arriva una sola offerta
Pubblicato il da Avv. Giorgia Viola
Testo massima
In presenza di un’unica offerta inferiore fino a un quarto si può non dare luogo all’aggiudicazione? In base alla disciplina dettata dal nuovo testo dell’art. 572 comma 2 cpc: 1).se l’offerta è pari o superiore al prezzo base della vendita, la stessa è senz’altro accolta; 2).se il prezzo offerto è, invece, inferiore rispetto al prezzo base entro il limite di un quarto, il Giudice può far luogo alla vendita salvo che non venga proposta l’istanza di assegnazione ex art. 588 cpc ovvero ritenga che vi sia “seria possibilità” di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. In altri termini, in mancanza di istanze di assegnazione, il Giudice (e quindi il delegato) può decidere di non procedere all’aggiudicazione soltanto qualora, trattandosi di “offerta inferiore“, ritenga plausibile conseguire un “prezzo superiore” con una “nuova vendita“. Tuttavia, non è possibile limitarsi a ritenere incongrua l’offerta “al ribasso“, ma il Giudice ovvero il delegato devono motivare l’eventuale scelta di non accoglierla, esponendo le serie ragioni che lo inducono a ritenere possibile una migliore aggiudicazione in virtù di un nuovo esperimento di vendita. La “nuova vendita” con quali modalità dovrebbe avvenire? Il legislatore con la novella di cui alla legge 132/2015 si è limitato a fare riferimento ad una “nuova vendita” senza precisarne le modalità, che, in astratto, potrebbe essere sia senza incanto sia con incanto. Tuttavia, i primi commentatori, facendo leva sul rapporto tra vendita senza incanto e vendita con incanto, che ha visto progressivamente ridursi l’ambito di applicazione di tale ultima forma di vendita, hanno ritenuto che anche in questo caso la vendita abbia luogo senza incanto, allo stesso prezzo del precedente esperimento. La vendita alle medesime condizioni potrebbe aver luogo con le modalità dell’incanto, solo nel caso in cui il Giudice, con l’ordinanza di vendita, ne avesse programmato lo svolgimento, ritenendo “probabile” che la “nuova vendita” per il solo fatto di svolgersi con le modalità dell’incanto “possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.” e semprechè il giudice abbia illustrato i motivi che, nel caso specifico (presumibilmente, su indicazione del delegato), lo inducono a prognosticare che la liquidazione con le modalità dell’incanto potrebbe condurre ad una aggiudicazione ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene. Focus La vendita con incanto può essere disposta solo in casi ben determinati che nella pratica la rendono difficilmente attuabile.Testo del provvedimento