Aste, l’esigenza di riservatezza

Pubblicato il da Avv. Camilla Perone Pacifico

Testo massima

Gli artt. 571 e 579 cpc consentono la partecipazione alla vendita senza incanto e a quella con incanto di un avvocato, il quale agisce non in proprio ma per persona da nominare.
Presupposti per la validità dell’offerta sono che l’offerente abbia la qualifica di avvocato e che dichiari di offrire per persona da nominare. Nell’ipotesi in cui l’offerente non abbia la qualità di avvocato, l’aggiudicazione si perfeziona in capo all’offerente, così come nel caso in cui la persona nominata non è legittimata a partecipare all’incanto. Un volta resosi aggiudicatario, il procuratore legale deve dichiarare in cancelleria nel termine perentorio di tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato, che richiede la forma scritta. La dichiarazione di nomina deve essere fatta dall’avvocato e ricevuta dal cancelliere ma per essa non è prevista una forma  determinata. L’inottemperanza all’obbligo di dichiarazione di nomina non comporta la nullità dell’offerta ma il cristallizzarsi dell’acquisto in capo all’avvocato. È da tener presente che il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare del bene venduto all’incanto, fino a quando non effettui una valida e tempestiva dichiarazione di nomina è legittimato all’esercizio dei diritti processuali correlati all’offerta e, pertanto, può esperire le azioni a tutela degli stessi (cfr. Cass. 26/2/1994 n. 1966). Con la dichiarazione di nomina l’aggiudicazione diviene definitiva a favore della persona nominata, che acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione.  È possibile conferire il mandato all’avvocato dopo l’esperimento della vendita? Sul punto non vi è uniformità di vedute. In dottrina, infatti, vi sono opinioni diametralmente opposte: c’è chi ha sostenuto che il mandato deve essere anteriore, mentre altri hanno ritenuto che l’art. 583 cpc non ha previsto la necessità di un mandato anteriore.  La giurisprudenza dal canto suo ha statuito che il mandato deve essere precedente all’aggiudicazione anche se può essere sostituito dalla dichiarazione di accettazione della persona nominata. FOCUS  La partecipazione all’asta per persona da nominare è una prerogativa riservata agli avvocati, permette all’interessato di rimanere in una posizione riservata fino all’aggiudicazione e tutela l’interesse della stessa procedura espropriativa attraverso l’allargamento della cerchia dei possibili offerenti anche ai soggetti che abbiano interesse ad offrire e a divenire aggiudicatari del bene oggetto della procedura espropriativa senza apparire.

Testo del provvedimento

Aste, l’esigenza di riservatezza - Ex Parte Creditoris