ASTE IMMOBILIARI: sanabile vizio pubblicità per effetto di “errata corrige” tempestiva e completa
Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora
Nel caso in cui il vizio della pubblicità di una vendita all’asta venga sanato dalla pubblicazione di una “errata corrige” tempestiva e completa allorché non vi siano ragioni fondate e dimostrate, così come verosimili, che un differimento possa influire sull’interesse dei partecipanti non è idonea ad inficiare l’intero procedimento di vendita, considerando che gli eventuali interessati rivolgendosi al professionista delegato per presentare l’offerta vengono resi edotti dell’eventuale posticipazione.
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Pres. Amendola – Rel. Vincenticon l’ordinanza n. 2162 del 27.01.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un debitore esecutato promuoveva opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento di un immobile emesso in favore della società aggiudicataria quale creditrice resistente.
In particolare, l’opponente aveva dedotto la nullità della pubblicità immobiliare disposta ai sensi dell’art. 490 c.p.c. in quanto su uno dei due quotidiani in cui era stato pubblicato l’avviso di vendita era stata indicata una data errata per la vendita con incanto.
Tra l’altro, l’opponente oltre alla società aggiudicataria aveva convenuto in giudizio altresì il condominio, ulteriore creditore procedente ed entrambi per essere eventualmente manlevati avevano chiesto ed ottenuto la chiamare in causa il professionista delegato alla vendita, il quale costituendosi aveva a sua volta chiesto ed ottenuto la chiamata delle compagnie assicuratrici per la responsabilità professionale.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società aggiudicataria e del creditore procedente ritenendo che il vizio della pubblicità fosse stato sanato dalla pubblicazione di una “errata corrige” tempestiva e completa e comunque che non vi erano ragioni fondate e dimostrate, a tenor delle quali poter dimostrare che un’anticipazione della vendita di sette giorni potesse aver influito sull’interesse dei partecipanti alla vendita e che peraltro, gli eventuali interessati si sarebbero rivolti al professionista delegato per presentare l’offerta e sarebbero stati avvertiti che l’asta si sarebbe tenuta sette giorni dopo.
Avverso tale pronuncia con un unico motivo di doglianza ha proposto ricorso in cassazione il debitore esecutato sostenendo che l’errata corrige disposta per rendere edotti gli eventuali interessati dell’errore della data di tenuta dell’asta era inidonea a sanare il vizio della pubblicità in quanto incompleta e mancante, in particolare dell’indicazione del bene immobile posto in vendita.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso sostenendo che contrariamente a quanto asserito dal ricorrente il Tribunale non si era limitato a ritenere sanato il vizio della pubblicità solo sulla base della successiva pubblicazione della “errata corrige”, allorché il Giudice di prime cure aveva argomentato ampiamente le ragioni per cui l’errore della pubblicità fosse inidoneo a viziare l’intero procedimento di vendita.
In tal senso, il collegio ha ritenuto opportuno evidenziare il principio fondamentale su cui si basa il ricorso per cassazione spiegando che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VENDITA SENZA INCANTO: MODALITA’ DELL’OFFERTA
Articolo Giuridico | il mattino, legalmente | 23.11.2014 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vendita-senza-incanto-modalita-dell-offerta
CHI PUO’ PARTECIPARE ALL’ASTA?
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 05.10.2014 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/chi-puo-partecipare-all-asta