ASTE GIUDIZIARIE: l’imposta di registro è di soli 200 euro se l’aggiudicatario dichiara di rivendere entro due anni
Pubblicato il da Redazione
Testo massima
È stata introdotta una disciplina fiscale più favorevole per i trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie: l’imposta di registro ipotecaria e catastale passa dal 9% a 200 euro, se l’acquirente dichiari che intende trasferire l’immobile entro due anni. Questa è la novità introdotta all’art. 16 del decreto legge n. 18/2016 del 14/02/2016, in Gazzetta Ufficiale del 15/02/2016 n. 37. Ecco la norma: Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. La disposizione ha lo scopo di rilanciare il mercato immobiliare oggetto di esecuzioni e di procedure concorsuali, di recente modificato dal legislatore con la previsione delle possibilità di offrire l’importo ridotto 25% sul base d’asta. Essa, infatti, è applicabile a tutti i decreti di trasferimento emessi dal 16 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del DL) al 31 dicembre 2016 e, come detto, necessita che l’immobile venga ritrasferito nei due anni successivi. Ove tanto non avvenga e, quindi, non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora previsti dall’art. 55 comma 4 del DPR 131/98.Testo del provvedimento