ASSEGNO SENZA PROVVISTA: la prova del pagamento non ammette equipollenti ma esige la certezza della data del pagamento
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco
Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
In tema di emissione di assegno bancario senza provvista la prova del pagamento esige la certezza della data del pagamento che deve, pertanto, essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto, mediante quietanza a firma autenticata del portatore ovvero mediante attestazione dell’istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell’importo dovuto.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. Sesta, Pres. Campanile – Rel. Marulli, con ordinanza n. 16363 del 03.07.2017.
Nel caso considerato, il traente di un assegno presentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva accolto la domanda proposta in via incidentale della Banca trattaria, riformando la decisione del giudice di prime cure, avente ad oggetto la condanna dell’istituto di credito al pagamento dei danni subiti a seguito della segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria ex art. 9 Legge 15 dicembre 1990, n. 386.
La Banca convenuta, resisteva con controricorso negando ogni sua responsabilità.
La Suprema Corte ha in merito affernato che in tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la norma della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8, co. 3, come sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 33, disciplinante la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, non ammette equipollenti e, al fine di evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell’obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento.
Ha ritenuto, pertanto, che a garanzia di questa la prova del pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto, mediante quietanza a firma autenticata del portatore ovvero mediante attestazione dell’istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell’importo dovuto.
Alla luce delle suesposte considerazioni respingeva il ricorso proposto dal traente con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
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È ONERE DEL CLIENTE ASSICURARE LA PERMANENZA DELLA PROVVISTA IN VISTA DELL’INCASSO
Ordinanza | Tribunale di Cassino, Dott. Gabriele Sordi | 15.02.2017 |
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Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Mercolino | 30.01.2017 | n.2226