ASSEGNO: non sussiste responsabilità Banca se ictu oculi non si evince alcuna alterazione morfologica/strutturale

Pubblicato il da Avv. Lucia Paola Russo - aggiornato il

ASSEGNO: non sussiste responsabilità Banca se ictu oculi non si evince alcuna alterazione morfologica/strutturale

Nel caso in cui a seguito di un esame percettivo sensoriale dell’assegno prodotto in originale in udienza, non si evinca alcuna alterazione, difformità morfologica o strutturale, abrasione o correzione nel nominativo del beneficiario ove indicato con gli stessi caratteri a stampa utilizzati nell’indicazione del luogo di emissione, della data, dell’importo e della data di scadenza, nessuna contraffazione dell’assegno può essere ravvisata da un banchiere con un grado di diligenza, di cui al secondo comma dell’art. 1176 c.c., quindi di natura tecnica, avuto riguardo ai rischi tipici della sfera professionale di riferimento, che tuttavia esclude l’utilizzo di particolari attrezzature qualificate con strumenti meccanici o chimici finalizzati a rilevare la falsificazione ove vi sia stata.

Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Roma, Avv. Paola Caruso con la sentenza n.29982 del 22.10.2017.

Nella fattispecie processuale esaminata una società di assicurazioni conveniva in giudizio una Banca e premettendo di aver intrattenuto con la medesima un rapporto di conto corrente bancario nell’ambito del quale veniva emesso dall’istante società un assegno di traenza, con clausola di intrasferibilità, di cui il beneficiario dichiarava di non esserne entrato in possesso, chiedeva la condanna dell’Istituto creditizio al pagamento della somma indebitamente percepita, oltre al risarcimento dei danni subiti.

In particolare, la società istante spiegava che l’assegno veniva posto all’incasso presso una filiale della Banca dopo essere stato contraffatto nel nome del beneficiario, al quale l’Istituto creditizio aveva aperto un conto ove aveva consentito il versamento del titolo, ragion per cui era stata costretta a procedere ad un nuovo pagamento.

Si costituiva in giudizio l’Istituto di credito chiedendo il rigetto dell’avversa pretesa, in ogni caso, la chiamata in causa dei terzi cointestatari del conto sul quale era stato versato l’assegno e di condannarli al pagamento della somma a debito, ove accertata.

Il Giudicante previa concessione dei termini per l’espletamento della negoziazione assistita, ha ritenuto indubbia la negoziazione della Banca dell’assegno non trasferibile, e che dall’esame percettivo sensoriale non si evince alcuna alterazione, difformità morfologica o strutturale, abrasione o correzione nel nominativo del beneficiario, per cui ha ritenuto infondata la domanda avanzata dalla società di assicurazione.

Sul punto, il Giudice ha spiegato che nel caso in cui a seguito di un esame percettivo sensoriale dell’assegno prodotto in originale in udienza, non si evinca alcuna alterazione, difformità morfologica o strutturale, abrasione o correzione nel nominativo del beneficiario ove indicato con gli stessi caratteri a stampa utilizzati nell’indicazione del luogo di emissione, della data, dell’importo e della data di scadenza, nessuna contraffazione dell’assegno può essere ravvisata da un banchiere con un grado di diligenza, di cui al secondo comma dell’art. 1176 c.c., quindi di natura tecnica, avuto riguardo ai rischi tipici della sfera professionale di riferimento, che tuttavia esclude l’utilizzo di particolari attrezzature qualificate con strumenti meccanici o chimici finalizzati a rilevare la falsificazione ove vi sia stata, il decidente esclude la responsabilità dell’istituto bancario convenuto, quindi rigetta la domanda.

Alla luce delle suesposte argomentazioni il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda di parte attrice, compensando le spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

ASSEGNI: SOLO SE L’ALTERAZIONE È RILEVABILE “ICTU OCULI” VI PUÒ ESSERE RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

NON È RICHIESTO L’UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE PER RILEVARE FALSIFICAZIONE TITOLO ANCHE SE “NON TRASFERIBILE”

Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino | 21.06.2016 | n.12806

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegni-solo-se-lalterazione-e-rilevabile-ictu-oculi-vi-puo-essere-responsabilita-della-banca

ASSEGNO BANCARIO: LA BANCA È RESPONSABILE SE LA CONTRAFFAZIONE È VISIBILE ICTU OCULI

ANCHE SE IL TITOLO È MUNITO DI CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE”

Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Rosa Giordano, Est. Marianna D’Avino | 17.07.2014 | n.3274

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-bancario-la-banca-e-responsabile-se-la-contraffazione-e-visibile-ictu-oculi 

ASSEGNO CONTRAFFATTO: BANCA RESPONSABILE SOLO QUANDO L’ALTERAZIONE È RILEVABILE ICTU OCULI

RESPINTA LA DOMANDA DI CLIENTE PER UN ASSEGNO FALSIFICATO OVE LE ALTERAZIONI ERANO RISCONTRABILI SOLTANTO MEDIANTE UTILIZZAZIONE DI PARTICOLARI SOFISTICATE TECNICHE D’INDAGINE

Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Unico dott. Michele Caccese | 24.12.2012 | n.13793

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-contraffatto-banca-responsabile-solo-quando-l-alterazione-e-rilevabile-ictu-oculi

 

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