ASSEGNO: l’azione cartolare esercitata dal prenditore nei confronti del traente è qualificata come di regresso
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Provvedimento segnalato e massimizzato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
In materia di assegno bancario, anche l’azione cartolare esercitata dal prenditore nei confronti del traente è qualificata come di regresso (art. 45 del r.d. cit.), giacché non è prevista l’accettazione del trattario e, in generale, non esiste un rapporto obbligatorio tra quest’ultimo e il prenditore. Ne discende che, a seguito del rifiuto di pagamento da parte del trattario sono configurabili solo azioni di regresso e, nel caso di specie, l’azione di regresso dell’ultimo portatore nei confronti del traente della quale è menzione nel primo comma dell’art. 75 del r.d. n. 1736 del 1933.
Le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, secondo quanto previsto dall’articolo 1988 del c.c., dispensano colui al quale sono fatte dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; pertanto, in considerazione della natura recettizia della promessa, l’assegno riveste tale natura certamente nei rapporti fra traente e prenditore o fra girante e immediato giratario ma non anche nei confronti di chi si atteggi quale mero possessore del titolo, giacché, mancando in esso l’indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa, non sussiste la ragione per cui si può attribuire il beneficio dell’inversione dell’onere della prova.
La ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione dichiarata.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ.,Pres. De Chiara – Rel. De Marzo, con la sentenza n. 21336 del 13.08.2019.