ART. 700 CPC – PERICULUM IN MORA – INSUSSISTENZA
Pubblicato il da Dott. Danilo Sorrentino - aggiornato il
La notevole entità del danno economico subito e subendo per effetto dei contratti swap non può essere ritenuta sufficiente per giustificare l’irreparabilità del pregiudizio, anche considerato che non vi sono problemi di solvibilità della società ricorrente.
Se dalla lettura della Centrale Rischi si evince che la società gode di ampio credito ed affidamento nel sistema è evidenti che non risultano rischi dipendenti dall’andamento del contratto di Interest Rate Swap, se la società nel corso del procedimento cautelare non ne ha dato prova. Ne consegue che manca la prova del nesso di causalità tra la situazione di grave difficoltà economica ed il contratto di interest rate swap.