ART.696 BIS: INAMMISSIBILE PER ACCERTARE L’INVALIDITÀ ANNOTAZIONI IN C/C
Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco - aggiornato il
Segnalato dal dott. Giovan Battista Casalini – Parma
È inammissibile la consulenza tecnica preventiva finalizzata all’accertamento di pretese restitutorie o di non debenza che presuppongono assorbenti e preliminari valutazioni giuridiche necessarie alla formulazione del quesito, atteso che le stesse risulterebbero indebitamente anticipatorie di un giudizio di merito. Il ricorso ex art.696 bis cpc è soggetto al medesimo principio di onere della prova ricorrente in un giudizio ordinario di merito. Così si è espresso il Tribunale di Parma, in persona del Giudice dott. Roberto Piscopo, con ordinanza del 29.08.2014, con cui ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis cpc, dichiarandone l’inammissibilità. Nel caso di specie parte ricorrente agiva in giudizio lamentando l’invalidità delle singole stipulazioni negoziali sottostanti le annotazioni in conto corrente. Ebbene il Tribunale ha precisato come tale richiesta di accertamento postula una preliminare valutazione, rimessa al giudice, circa l’avvenuta applicazione di tassi debitori ultralegali ovvero una verifica del rispetto del tasso soglia, o conteggio anatocistico degli interessi e operatività della delibera CICR 9.2.2000, il tutto alla luce di documenti (quali contratto ed estratti conto) in relazione alla cui esistenza e produzione in causa rilevano i principi di onere della prova ricorrenti in un giudizio ordinario. Per tali motivi il Giudice ha concluso per l’inammissibilità del ricorso atteso che tali accertamenti risulterebbero anticipatori di un giudizio di merito (ammettendo o meno un dato accertamento e sulla base di specifici criteri di computo), salvo ipotizzare un quesito a tal punto diversificato da comprendere svariate ipotesi interpretative, anche antitetiche, il che non sarebbe proficuo neppure a fini conciliativi. Sull’inammissibilità del ricorso alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc, si richiamano le altre pronunce già oggetto di pubblicazione, tra cui: CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: inammissibile per questioni giuridiche complesse LA CTP EX ART.696 BIS CPC NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA DOCUMENTALE DELLA PARTE Ordinanza Tribunale di Parma, dott. Roberto Piscopo 28-10-2015 CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE QUANDO LA DECISIONE DELLA CAUSA IMPLICA LA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE TALE STRUMENTO PROCESSUALE NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER DARE CONSISTENZA NUMERICA A SEMPLICI E GENERICHE ALLEGAZIONI, SUSCETTIBILI DI ESAME IN SEDE DI GIUDIZIO DI MERITO Ordinanza Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella 21-07-2014 CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE SE FINALIZZATA ALL’ACCERTAMENTO DELL’USURA LA CONSULENZA NON PUÒ VERTERE SULL’APPLICAZIONE DI PRECISE PATTUIZIONI RITENUTE NULLE PER VIOLAZIONE DI LEGGE, IN QUANTO SI TRATTA DI PRETESE CREDITORIE RESTITUTORIE E NON RISARCITORIE Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 19-12-2014 | CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART.696 BIS CPC IL GIUDICE HA IL DOVERE DI OPERARE UNA VALUTAZIONE PROGNOSTICA CIRCA LA FONDATEZZA DELLA LITE Ordinanza Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi 03-06-2013 CTU EX ART. 696 BIS C.P.C.: HA FUNZIONE CONCILIATIVA E DI ISTRUZIONE PREVENTIVA NON AMMISSIBILE QUANDO È VEROSIMILE CHE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE LA CONSULENZA NON SIA DISPOSTA Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 17-06-2015