ART. 54 TER D.L. 18/2020: “No” all’istanza di prosecuzione e/o riassunzione
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais - aggiornato il
Nel caso in cui per effetto dell’art. 54 ter del D.L.18/2020, il Giudice dell’esecuzione abbia rinviato ad altra udienza, senza emettere formale provvedimento di sospensione dell’espropriazione, non è necessario presentare istanza di prosecuzione e/o di riassunzione, per cui alla cessazione della efficacia della disposizione, vi sarà l’automatica ripresa della procedura.
Questo è il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, Presidente Giulio Cataldi il 30.06.2021, relativamente ad un’istanza di riassunzione depositata in una procedura esecutiva a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione relativa alle successive proroghe dell’art. 54 ter D.L. n. 18/2020, sulla quale ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’EFFICACIA DELLA SOSPENSIONE È CESSATA AL 31 DICEMBRE 2020: IL CREDITORE HA L’ONERE DI RIASSUMERE?
Altro | Tribunale di Roma, Circolare | 24.06.2021 |
IL BILANCIAMENTO TRA GLI INTERESSI IN GIOCO È IRRAGIONEVOLE E SPROPORZIONATO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST.
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. CORAGGIO – Rel. AMOROSO | 22.06.2021 | n.128