ART.492 BIS CPC: la ricerca telematica dei beni da pignorare è operante anche in assenza dei decreti attuativi

Pubblicato il da Avv. Antonio De Simone - aggiornato il

Testo massima

Il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83, agli artt.13 ff) e 14, interviene anche sulla novella introdotta con la Legge 10.11.2014, n. 162 (di convernsione del D.L. n. 132/2014), che disciplina la ricerca telematica dei beni da pignorare. Le modifiche introdotte concernono tanto l’art.492 bis cpc, che l’art.155 quinquies delle disposizione di attuazione del codice di procedure civile. Relativamente all’art.492 bis: – viene eliminata la parola “procedente“. Si amplia il raggio di azione, lasciando, così, ampio margine ai creditori muniti di titolo esecutivo di presentare istanza indipendentemente dall’avvio o meno di una procedura esecutiva; – viene introdotto un limite temporale, per cui il termine per la presentazione dell’istanza deve seguire il termine di cui all’art.482 cpc, salvo che non sussistano gravi pericoli nel ritardo; – viene poi previsto che l’ufficiale giudiziario proceda a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,anche acquisendone copia dal fascicolo informatico – ed infine, nel caso in cui il creditore venga autorizzato alla ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare dovrà consegnare o trasmettere all’ufficiale giudiziario il precetto prima che si proceda al pignoramento. L’attenzione va poi focalizzata sulle modifiche dell’art.155 quinquies disp att cpc., ove è stato precisato: – che il creditore, in proprio, può accedere telematicamente alle banche dati della pubblica amministrazione “anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalita’ delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati“ – Le banche dati cui il creditore in proprio può accedere sono quelle indicate nell’art.492 bis e precisamente: ? anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari; ? pubblico registro automobilistico; ? enti previdenziali; ? rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti; – tale modifica perde efficacia se il decreto  dirigenziale  non  e’ adottato entro dodici mesi dall’entrata  in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto. Con tali correzioni si conclude la querelle che vedeva da un lato i Tribunali autorizzare i creditori, in virtù dell’art.155 quinquies ad accedere alle banche dati della pubblica amministrazione, e dall’altro gli Ufficiali e i gestori delle banche dati i quali si rifiutavano di fornire i detti dati fornendo una erronea interpretazione del dettato normativo. Si riporta di seguito il testo del D.L. 83/2015, inerenti le modifiche di cui agli artt.492 bis cpc e 155 quinquies disp att cpc, in vigore, dal  “Art. 13  Modifiche al codice di procedura civile  ff) all’articolo 492-bis:  1) al primo comma:  a) la parola “procedente” e’ soppressa;  b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:  “L’istanza  non puo’ essere  proposta  prima  che  sia  decorso  il  termine  di  cui all’articolo 482. Se vi e’ pericolo nel ritardo,  il  presidente  del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto”.  2) al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti  periodi: “L’ufficiale giudiziario procede a  pignoramento  munito  del  titolo esecutivo e del precetto,  anche  acquisendone  copia  dal  fascicolo informatico. Nel caso di  cui  al  primo  comma,  quarto  periodo  il precetto e’ consegnato o trasmesso  all’ufficiale  giudiziario  prima che si proceda al pignoramento.”.  2. Per gli interventi informatici connessi alla  realizzazione  del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e’ autorizzata  la spesa di euro  900.000,00  per  l’anno  2015  e,  in  relazione  agli interventi di manutenzione e di funzionamento, e di  euro  200.000,00 annui a decorrere dall’anno 2016. 

Art. 14  Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di  procedura   civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni  1. Alle disposizioni  per  l’attuazione  del  codice  di  procedura civile  e  disposizioni  transitorie  sono  apportate   le   seguenti modificazioni:  a) all’articolo 155-quinquies:  1) la parola “procedente” e’ soppressa;  2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “La disposizione di cui al  primo  comma  si  applica,  limitatamente  alle  banche  dati previste dall’articolo 492-bis del codice, anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena  funzionalita’  delle  strutture  tecnologiche   necessarie   a consentire l’accesso alle medesime banche dati. Il decreto di cui  al periodo precedente e’ adottato entro tre mesi dall’entrata in  vigore del decreto di cui all’articolo 155-quater. La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se  il  decreto  dirigenziale  non  e’ adottato entro dodici mesi dall’entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto“.

Testo del provvedimento

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