ART. 1284 CO. 4 CC: si applica solo ai crediti di natura contrattuale e non anche per quelli sorti ex lege
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il
L’art. 1284, comma 4, c.c., ai sensi del quale, dalla data della domanda giudiziale, il tasso di interesse è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali (L. 231/2002), trova applicazione solo per i crediti di natura contrattuale e non anche per quelli sorti ex lege, quale è il credito derivante dalla ripetizione di un indebito oggettivo.
Ciò si desume dall’espresso richiamo alla disciplina delle “transazioni commerciali”, che per l’appunto concerne i crediti che hanno fonte nel contratto.
Solo con riferimento ai crediti contrattuali può infatti estendersi la ratio della disciplina speciale, volta a contrastare, con la mora automatica e l’elevato saggio d’interesse, i ritardi nei pagamenti, in considerazione del pregiudizio arrecato al sistema economico dalla prassi, invalsa tra le imprese, di ritardare l’adempimento per trattenere e beneficiare della liquidità.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Venezia, Sez. I, Pres. Passarelli – Rel. Rizzieri, con la sentenza n. 232 dell’1 febbraio 2023.
Nel caso concreto esaminato dalla Corte veneta il credito restitutorio del correntista derivava dalla illegittima applicazione delle commissioni, in quanto addebiti illegittimi non essendo le medesime state pattuite per iscritto.
La Corte d’Appello ha accolto parzialmente il ricorso del correntista, accrescendo il credito restitutorio, sul quale però ha riconosciuto come non dovuti gli interessi di mora nella misura indicata al 4 co. dell’art. 1284 c.c. poiché, alla luce del predetto principio di diritto, tale norma si applica soltanto al credito di natura contrattuale e non anche per quelli sorti ex lege, quale quello derivante dalla ripetizione di un indebito oggettivo, come nel caso di specie.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PER LA LIQUIDAZIONE NON È NECESSARIA UNA SPECIFICA RICHIESTA DEL CREDITORE
Sentenza | Tribunale di Firenze, Dott. Alessandro Ghelardini | 24.01.2017 |
LA PORTATA AMPIA DELLA NORMA HA UNA FINALITÀ DEFLATTIVA DEL CONTENZIOSO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.01.2023 | n.61