ART. 119 CO. 4 TUB: disponibilità della banca alla consegna impedisce l’ordine di esibizione
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il
Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli del Foro di Brescia
Il cliente che agisce per la ripetizione di indebito deve acquisire preventivamente l’inizio della lite il contratto e la documentazione contabile.
Non può essere emesso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ove la banca si sia dichiarata disponibile alla consegna, previo rimborso dei costi di riproduzione, dei documenti negoziali e contabile ed il correntista non si è attivata di provvedere al ritiro integrale della documentazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Davide Scaffidi nella sentenza n. 1387 del 19 maggio 2021
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CLIENTE DELLA BANCA HA IL DIRITTO DI OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE INERENTE A TUTTE LE OPERAZIONI DEL PERIODO A CUI SIA IN CONCRETO INTERESSATO
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Dolmetta | 30.10.2019 | n.27769
IN MANCANZA L’INIZIATIVA DELLA PARTE HA UNA FINALITÀ ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Marsala, Giudice Maria Saieva | 20.12.2018 | n.1222
UN USO GENERALIZZATO DELL’ART. 210 C.P.C. CELA INTENTI ESPLORATIVI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Pia De Lorenzo | 16.05.2018 | n.10399