APPELLO: valida la notifica al procuratore domiciliatario e non agli eredi in caso di decesso dell’appellato nella pendenza del termine di impugnazione

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco

APPELLO: valida la notifica al procuratore domiciliatario e non agli eredi in caso di decesso dell’appellato nella pendenza del termine di impugnazione

L’appello proposto nei confronti di soggetto deceduto nella pendenza del termine di impugnazione, mediante atto notificato presso il procuratore domiciliatario del de cuius, anziché nei confronti dei suoi eredi, non è affetto da nullità della notifica, bensì da errata identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius, stante il principio di cui all’art. 328 c.p.c., in assenza di specifica regolamentazione, dovendo trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 164, commi 1 e 2, c.p.c. In tal caso, la costituzione del coniuge e l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli determina la sanatoria dell’originaria invalidità.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scoditti- Rel. Rossello, con l’ordinanza n. 33615 dell’1 dicembre 2023.

Il caso di specie afferiva alla richiesta di rilascio per occupazione sine titulo di un immobile, concesso a titolo precario per esigenze familiari; tale richiesta veniva rigettata in primo grado e accolta, invece, dal giudice di Appello.

Proposto ricorso per Cassazione da parte della chiamata all’eredità del soggetto obbligato al rilascio, nel frattempo deceduto, quest’ultima rilevava che la proposizione e la notifica dell’appello nei confronti del de cuius, verso il quale erano state spiegate le relative domande, piuttosto che ai suoi eredi e/o chiamati all’eredità, aveva comportato la decadenza della stessa senza alcuna possibilità di sanatoria, in quanto il vizio non riguardava il luogo di notificazione, ma si riferiva all’individuazione del soggetto passivo dell’impugnazione con conseguente violazione del principio del contraddittorio e difetto di vocatio in ius.

La Suprema Corte, rigettando l’eccezione sottesa a tale motivo, ha rilevato che non sussisteva nullità della notifica dell’atto di appello ma un’invalidità sanabile attraverso l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi.

Il ricorso per Cassazione è stato poi accolto per motivazione contraddittoria attinente al perfezionamento di un accordo transattivo che gli Ermellini non hanno ritenuto raggiunto in riforma della sentenza di secondo grado.

La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per le spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:

APPELLO: NULLO SE NOTIFICATO ALLA PARTE PERSONALMENTE E NON AL PROCURATORE DOMICILIATARIO

POSSIBILE SANATORIA, PER CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO, IN CASO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLATO

Sentenza | Corte d’Appello dell’Aquila | 20.12.2019 | n.2107

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/appello-nullo-se-notificato-alla-parte-personalmente-e-non-al-procuratore-domiciliatario

APPELLO DECESSO PARTE – LE NOTIFICHE VANNO FATTE AGLI EREDI

IN CASO DI MORTE DELLA PARTE VITTORIOSA, L’IMPUGNAZIONE VA NOTIFICATA AGLI EREDI DEL DEFUNTO IN QUANTO PARTI LEGITTIMATE A STARE IN GIUDIZIO

Sentenza | Cassazione civile, sezioni unite | 16.12.2009 | n.26279

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/appello-decesso-parte-le-notifiche-vanno-fatte-agli-eredi

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