APPELLO: devono essere depositati gli originali o duplicati informatici della notificazione eseguita con PEC

Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il

APPELLO: devono essere depositati gli originali o duplicati informatici della notificazione eseguita con PEC

Provvedimento segnalato dall’Avv. Augusto Guerriero del Foro di Avellino

Mentre nel caso di costituzione con modalità telematica l’appellante deve sin da quel momento, o al più tardi entro il ricordato termine, depositare gli originali o duplicati informatici della notificazione eseguita con PEC, nel diverso caso di costituzione con modalità analogica l’appellante può avvalersi della facoltà di cui all’art. 9, comma 1 ter, 1. 53 del 1994, solamente allorché intenda, al momento della costituzione, offrire un principio di prova che l’atto di appello è stato notificato; tuttavia, nel prosieguo del giudizio d’appello, e comunque non oltre il termine della prima udienza di comparizione e trattazione, l’appellante è comunque onerato del deposito dell’originale e/o del duplicato informatico della relazione di notificazione effettuata con posta elettronica certificata, ciò soltanto sottraendolo dal rilievo dell’improcedibilità dell’appello ex art. 348 c.p.c. per mancata dimostrazione della tempestività della costituzione in giudizio.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Petruzziello, con la sentenza n. 8110 del 14 luglio 2020.

Nel caso di specie, la costituzione dell’appellante è avvenuta in forma analogica. All’atto della costituzione, il procuratore ha depositato copie analogiche di atti nativamente digitali, allo scopo di documentare l’atto d’appello nonché la circostanza che la notifica dell’atto d’appello era stata eseguita tramite PEC. Ha altresì depositato l’attestazione di conformità delle prime ai secondi. Il deposito della copia; digitale dell’atto di appello notificato, documentante l’effettiva notificazione dell’atto di appello al procuratore costituito in primo grado per l’appellato, non è stato effettuato neanche in seguito. Conseguenza di quanto esposto è che l’udienza di prima comparizione e trattazione s’è conclusa senza che della notificazione dell’atto di appello, effettuata con modalità digitali, sia stata data prova con il deposito dell’originale o di una copia dei files che la dimostrano. La tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante non è, dunque, dimostrata.

Riprendendo una serie di principi consolidati in giurisprudenza, il Giudice ha chiarito che nonostante il deposito degli atti graficamente riproduttivi della notificazione mediante posta elettronica sia avvenuto con il corredo dell’attestazione di conformità (che, secondo quanto osservato, è di per sé comunque insufficiente), non risulta effettuato il deposito dei duplicati dei files informatici dimostrativi di quella notificazione, né tra la documentazione prodotta dagli appellati è rinvenibile l’originale o la copia dei predetti files.

La prova della tempestività della costituzione dell’appellante non è, nel caso di specie, desumibile nemmeno da quanto depositato dagli appellati, poiché neanch’essi, pur essendosi costituiti digitalmente, hanno depositato l’originale del file loro recapitato con la notifica telematica, e neanche nel prosieguo del processo, fino a udienza di trattazione conclusa, hanno provveduto a questo deposito.

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