ANATOCISMO: per i contratti post 2000, la capitalizzazione degli interessi legittima solo a determinate condizioni

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia - aggiornato il

ANATOCISMO: per i contratti post 2000, la capitalizzazione degli interessi legittima solo a determinate condizioni

In materia di anatocismo, la previsione di una identica periodicità delle condizioni di conto, per i contratti successivi alla Delibera del C.I.C.R del 2000, deve essere sottoposta ad una specifica approvazione per iscritto della clientela qualora vi siano modifiche comportanti un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Questo il principio ribadito dal Tribunale di Cuneo, Giudice Michele Basta nella sentenza n. 894 del 27.10.2021.

Nel caso di specie, l’attore allegava l’illegittimità degli interessi anatocistici, asserendo l’assenza di una previsione negoziale o di un uso normativo idoneo a derogare la previsione di invalidità di cui all’art. 1283 c.c.

L’art. 120 del TUB, originariamente, prevedeva che “gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento”.

Successivamente, con Delibera del C.I.C.R. del 09.02.2000, nei contratti di conto corrente è stata rimessa alle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo che le banche possano pretendere interessi sugli interessi, purchè vi sia addebito di pari periodicità.

All’art. 7, norma transitoria, per i contratti in corso, si prevedeva specifica approvazione scritta da parte del cliente qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Cionondimeno, tali “precedenti condizioni applicate” non riguardano l’illegittima capitalizzazione trimestrale, considerato che le variazioni delle condizioni contrattuali hanno sempre come presupposto una pattuizione valida, non potendo invece operare variazione rispetto alle clausole nulle.

Orbene, la capitalizzazione trimestrale con identica periodicità costituisce una modifica peggiorativa per il cliente rispetto all’assenza di capitalizzazione, e necessita pertanto di esplicita approvazione, perdurando, in difetto, gli effetti della nullità.

Nel caso esaminato, la capitalizzazione degli interessi era stata concordata ed accettata dal cliente con specifica sottoscrizione.

Pertanto, il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e la condannava alla rifusione delle spese.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ANATOCISMO BANCARIO POST-2000: capitalizzazione legittima con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni

Valida la delibera CICR 9 febbraio 2000 sulle modalità di adeguamento dei contratti in essere
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Mariachiara Vanini | 29.04.2020 | n.222

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-bancario-post-2000-capitalizzazione-legittima-con-la-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale-delle-nuove-condizioni

ANATOCISMO: per i contratti precedenti al 22 aprile 2000, è efficace solo in presenza di specifica pattuizione

La possibilità di adeguarli è esclusa a seguito della declaratoria di incostituzionalità del terzo comma dell’art. 25, D.Lgs. n. 342/1999
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 21.10.2019 | n.26769

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-per-i-contratti-precedenti-al-22-aprile-2000-e-efficace-solo-in-presenza-di-specifica-pattuizione

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