ANATOCISMO: non sussiste il divieto tra il 2014 e il 2016

Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza - aggiornato il

ANATOCISMO: non sussiste il divieto tra il 2014 e il 2016

In tema di anatocismo, dal 2014 è necessario e sufficiente rammentare che il divieto di anatocismo non può ritenersi sussistente tra il 2014, quando è stato modificato l’art. 120 TUB, e il 2016 anno di emanazione della delibera n. 343 da parte del CICR.

Ciò perché deve sottolinearsi che la modifica all’art. 120 TUB, operata dall’ art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, non ha avuto immediata efficacia, in quanto è mancata la adozione della delibera da parte del CICR, cui la norma modificata fa espresso rinvio.

Essa, infatti, è stata emanata con la delibera del 3 agosto 2016, n. 343, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016. Successivamente peraltro parte convenuta ha dato prova di essersi adeguata alla normativa.

Previsione espressa in tal senso è poi contenuta nell’apertura di credito del luglio 2010, ove si legge, all’art. 2, che gli interessi attivi e passivi vengono capitalizzati con identica periodicità trimestrale; la clausola è stata oggetto di duplice sottoscrizione.

Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca nella sentenza n. 190 del 24.02.2022.

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