AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: legittima la sua applicazione ad un contratto di mutuo

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe

Relativamente alla presunta illegittimità del cd. piano di ammortamento alla francese applicato al mutuo a causa dell’illegittimo effetto anatocistico che lo stesso produrrebbe, occorre rilevare che la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un’illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Il rimborso del finanziamento avviene, difatti, a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi corrispettivi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Ciò comporta che la quota di interessi sia più alta nel primo periodo e decresca nel corso dell’ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all’inizio e cresce progressivamente. Questo metodo garantisce, per l’appunto, al mutuatario il vantaggio di una rata di ammortamento costante, consentendo facili previsioni circa l’incidenza del peso sulla propria generale situazione economica.

Questi sono i principi espressi dal Tribunale di L’Aquila, Giudice Emanuele Petronio, con la sentenza n. 423 del 16 giugno 2021.

Nella fattispecie in esame una società mutuataria conveniva in giudizio la Banca mutuante, al fine di accertare il carattere usurario del contratto di mutuo stipulato.

In particolare, tra l’altro, parte attrice lamentava l’effetto anatocistico che l’ammortamento alla francese applicato al contratto de qua aveva cagionato.

Il Giudice, chiamato a dirimere la controversia, ha escluso l’illegittimità di tale piano di ammortamento, chiarendone il modus operandi, come interpretato pacificamente in giurisprudenza.

Segnatamente, secondo quanto affermato in sede di giudizio, il rimborso del finanziamento avviene a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi corrispettivi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Ciò comporta che la quota di interessi sia più alta nel primo periodo e decresca nel corso dell’ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all’inizio e cresce progressivamente. Questo metodo garantisce, per l’appunto, al mutuatario il vantaggio di una rata di ammortamento costante, consentendo facili previsioni circa l’incidenza del peso sulla propria generale situazione economica.

Il Giudicante ha avuto altresì modo di ribadire l’assunto, pacifico in giurisprudenza, in merito alla conformità del meccanismo contabile dell’ammortamento alla francese con la disciplina dell’anatocismo. Gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata; quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo. Ciò non conduce mai alla generazione di interessi su interessi.

Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato la doglianza, con condanna al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MUTUO-AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON È FONTE DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO EX ART. 117, 4° CO. TUB

LA MINOR CONVENIENZA ECONOMICA RISPETTO ALL’AMMORTAMENTO “ALL’ITALIANA” È FRUTTO DELLA VOLONTÀ NEGOZIALE DELLE PARTI E NON PUÒ ESSERE OGGETTO DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE

Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Gian Pio Conca Bruno | 23.06.2021 | n.1247

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-ammortamento-alla-francese-non-e-fonte-di-indeterminatezza-del-tasso-ex-art-117-4-co-tub?swcfpc=1

 

PIANO DI RIMBORSO CON RATA FISSA COSTANTE: NON VI È ANATOCISMO

GLI INTERESSI DI PERIODO VENGONO CALCOLATI SUL SOLO CAPITALE RESIDUO

Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 26.06.2020 | n.837

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/piano-di-rimborso-con-rata-fissa-costante-non-vi-e-anatocismo?swcfpc=1

 

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON IMPORTA NÉ INDETERMINATEZZA NÉ SURRETTIZIA CAPITALIZZAZIONE DI INTERESSI

NON È IN CONTRASTO CON IL DIVIETO DI ANATOCISMO NÉ CON I DOVERI DI TRASPARENZA

Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo | 29.06.2020 | n.1510

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento-alla-francese-non-importa-ne-indeterminatezza-ne-surrettizia-capitalizzazione-di-interessi?swcfpc=1

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