AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale

Pubblicato il da Avv. Maria Esposito - aggiornato il

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale

Deve escludersi che la previsione di un piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale implichi l’applicazione di interessi anatocistici, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale: al contrario, gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, con la sentenza n. 6719 del 29.04.2020.

La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio una banca deducendo che il contratto fosse stato sottoscritto per conto dell’istituto da soggetto privo di poteri e che fosse affetto da profili di nullità, in ragione: della pattuizione di interessi in misura superiore alla soglia prevista dalla normativa anti-usura; dell’indeterminatezza delle condizioni convenute; della previsione di tassi di interesse parametrati all’indice Euribor in violazione della L. 287/90; della pattuizione di interessi anatocistici in forza della previsione di un piano di ammortamento alla francese; della previsione in esso di clausole vessatorie, in violazione delle disposizioni a tutela del consumatore; della previsione di un Taeg difforme da quello effettivo.

La convenuta si è costituita in giudizio, contestando ciascuna delle eccezioni sollevate dalla parte attrice e chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.

Il Giudice, nel dirimere la controversia, ha rappresentato la totale infondatezza delle doglianze attoree relative alla presunta pattuizione di interessi anatocistici che sarebbe dalla previsione di un piano di ammortamento del finanziamento secondo il metodo cd. “alla francese”.

In particolare, il Giudicante ha evidenziato che l’anatocismo si configura quando sono computati interessi sugli interessi scaduti, mentre nessuna capitalizzazione di interessi si verifica nell’ipotesi in questione.

In conformità all’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, il Giudice ha ritenuto che debba escludersi che la previsione di un piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale implichi l’applicazione di interessi anatocistici, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale: al contrario, gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha respinto le domande proposte dalla parte attrice, condannandola al pagamento delle spese del procedimento.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON GENERA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
IL PAGAMENTO DI OGNI SINGOLA RATA AZZERA GLI INTERESSI MATURATI A CARICO DEL MUTUATARIO FINO A QUEL MOMENTO
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Marco Benatti | 08.04.2019 | n.269

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON DETERMINA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SOLO SULLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 07.11.2018 | n.21474

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