AMMISSIONE AL PASSIVO SU CC: in mancanza di contestazioni gli estratti formano prova contro il curatore

Pubblicato il da Avv. Antonio De Simone - aggiornato il

AMMISSIONE AL PASSIVO SU CC: in mancanza di contestazioni gli estratti formano prova contro il curatore

Provvedimento segnalato dall’Avv. Antonio Corvino del foro di Napoli

Ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare in tema conto corrente la Banca non è tenuta a depositare le singole operazioni annotate in conto, avendo il solo onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali.

Il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola.

Il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.

Ai fini della decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità.

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Didone – Rel Di Virgilio, con l’ordinanza n. 6985 del 11.03.2019.

Il caso trae origine dall’esclusione del credito della banca dal passivo del fallimento, in sede di verifica prima e in fase di opposizione ex art.98 L. F. poi.

Avverso il provvedimento di esclusione, la Banca proponeva ricorso per cassazione deducendo tra i vari motivi (dodici) che il Tribunale non aveva valutato concretamente le schede integrali dei conti recanti tutte le operazioni svolte nel corso del rapporto.

Gli ermellini, richiamando le più recenti pronunce in materia di ammissione al fallimento di crediti derivanti da rapporti di contratto di conto corrente bancari, ha confermato il principio secondo cui, indipendentemente dalla posizione di terzietà del fallimento, la curatela ha l’onere di l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione alle voci annotate in conto; in tal senso, la Banca non è tenuta a produrre le singole operazioni in caso di omessa contestazione al fine di fornire la prova del credito derivante da scoperto di conto corrente.

In virtù di tale principio la Corte ha concluso per l’accoglimento del ricorso con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

AMMISSIONE AL PASSIVO: ESTRATTI CONTO SUFFICIENTI A FORNIRE LA PROVA DEL CREDITO DELLA BANCA

IN MANCANZA DI SPECIFICHE CONTESTAZIONI DEL CURATORE, IL TRIBUNALE DEVE PRENDERE ATTO DELL’EVOLUZIONE STORICA DEL RAPPORTO

Ordinanza | Cassazione Civile, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Pazzi | 12.09.2018 | n.22208

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammissione-al-passivo-estratti-conto-sufficienti-a-fornire-la-prova-del-credito-della-banca 

ESTRATTI CONTO: IN ASSENZA DI CONTESTAZIONI DEL CURATORE FALLIMENTARE, FORNISCONO PIENA PROVA DEL CREDITO VANTATO

IDONEI ALLA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO RAPPORTO OVE CORRELATI DA ULTERIORI DOCUMENTI

Ordinanza | Cassazione civile, sezione quarta, Pres. Ragonesi, Rel. Cristiano | 07.06.2017 | n.11657

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estratti-conto-in-assenza-di-contestazioni-del-curatore-fallimentare-forniscono-piena-prova-del-credito-vantato

ESTRATTI CONTO: NON SONO L’UNICO MEZZO AI FINI DELLA PROVA DEL CREDITO

IN MANCANZA LA RICOSTRUZIONE PUÒ DESUMERSI DA ULTERIORI DOCUMENTI, NON ESSENDO PREVISTE LIMITAZIONI

Sentenza | Cassazione civile sez. I Pres. Nappi – Rel. Mercolino | 13.03.2017 | n.6384

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estratti-conto-non-sono-lunico-mezzo-ai-fini-della-prova-del-credito

 

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