AFFIDAMENTO: non è necessaria la forma scritta ad substantiam per i rapporti sorti prima della l. n. 154/1992
Pubblicato il da Avv. Maria Rosaria Benedetta Amelio
In tema di accertamento della nullità di un contratto di affidamento per mancanza di forma scritta, quest’ultimo non soggiace necessariamente alla forma scritta, in relazione ad un rapporto di c/c sorto in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. 154/1992, potendo la predetta prova risultare anche da fatti concludenti e potendo essere fornita anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report della centrale dei rischi.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo, con la sentenza n. 743 del 4 maggio 2021.
È accaduto che una società, titolare di conto corrente presso una Banca, conveniva quest’ultima in giudizio onde sentir dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito stipulato tra le parti nel 1985 per mancanza di forma scritta, prescritta ad substantiam per i contratti bancari dalla legge n. 154 del 1992.
Tuttavia, il Giudice ha osservato che prima della entrata in vigore del Tulb e della legge n. 154/1992, i contratti bancari erano caratterizzati da libertà di forma.
Da ciò consegue che, anche in assenza di contratto per il periodo antecedente al 1992, è possibile accertare la esistenza dell’affidamento ed il suo limite massimo, in quanto la sua predeterminazione non costituisce affatto elemento essenziale della causa del negozio di apertura di credito in c/c, ben potendo tale limite essere individuato aliunde, sulla scorta di elementi indiziari, ed in particolare dall’esame degli estratti conto e dall’andamento del conto medesimo, in mancanza di elementi di segno contrario.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato la domanda e ha condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO-PRESCRIZIONE: È VALIDAMENTE PROPOSTA QUANDO LA PARTE HA PROVATO L’INERZIA DEL TITOLARE
IL CORRENTISTA HA L’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DI UN AFFIDAMENTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, GOT Avv. Vincenzo Scalzone | 27.07.2020 | n.5326