ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO: actio pauliana non esperibile dal curatore

Pubblicato il da Dott.ssa Carmela Di Costanzo

L’azione di danno da abusiva concessione del credito non è un’azione di massa a carattere indistinto, ma strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, da valutare caso per caso.

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti della Banca, in veste di finanziatore responsabile, l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un’impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti d’impresa economicamente valida, atteso che nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo – al cui novero non appartiene l’azione risarcitoria in questione, che – analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c. – costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall’attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all’attività medesima.

Il curatore non è titolare di un potere di rappresentanza dei creditori, ma può al più agire con le azioni c.d. di massa, dirette ad ottenere nell’interesse del ceto creditorio, in quanto tale, la ricostruzione del patrimonio del debitore; tuttavia, il curatore fallimentare non esercita un’azione dei creditori, sostituendosi a loro, ma semplicemente, amministrando il patrimonio assoggettato all’esecuzione concorsuale, tende a ricostruirlo nella funzione di garanzia che gli è propria, secondo l’archetipo dell’azione revocatoria.

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione civile, Pres. Spirito – Rel. Scoditti n. 11798 del 12.05.2017.

Nella fattispecie in esame una società in liquidazione conveniva in giudizio una serie di Banche chiedendo, previo riconoscimento della loro responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per abusiva concessione di credito, il risarcimento del danno ad essa cagionato.

In merito al suddetto giudizio, il Tribunale adito dichiarava il difetto di legittimazione attiva compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva appello la società in Amministrazione Straordinaria eccependo la legittimità dell’azione di massa nei confronti di tutti i creditori ed in secondo luogo affermando la sussistenza di un concorso di colpa tra l’attività di concessione del credito da parte delle banche e gli amministratori della società insolvente.

Si costituivano, tempestivamente in giudizio le Banche creditrici promuovendo, ex adverso, appello incidentale.

La Corte territoriale, quanto all’asserita legittimità dell’azione di massa nei confronti dei creditori dichiarava infondato l’appello principale, precisando che – conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – l’azione di danno da abusiva concessione del credito non è un’azione di massa a carattere indistinto, ma strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, da valutare caso per caso, ritenendo, inoltre, che non sussiste alcun positivo accertamento della responsabilità penale degli amministratori, in concorso con i direttori delle banche, in modo da far valere nei confronti di queste ultime la responsabilità solidale per il danno cagionato alla società dall’amministratore mediante l’abusivo ricorso al credito.

Quanto alla supposta titolarità del potere di rappresentanza dei creditori dell’organo della procedura da parte della ricorrente, il collegio disponeva che il conferimento in ipotesi specifiche del potere di esercitare azioni spettanti a singoli creditori rappresenta elemento idoneo a confermare la regola generale della differenziazione fra le azioni spettanti ai creditori e quelle spettanti agli organi della procedura, ritenendo privo di pregio anche tale motivo di appello.

Nel merito, il collegio ha sancito che il curatore non è titolare di un potere di rappresentanza dei creditori, ma può al più agire con le azioni c.d. di massa, dirette ad ottenere nell’interesse del ceto creditorio in quanto tale la ricostruzione del patrimonio del debitore; non esercita perciò un’azione dei creditori, sostituendosi a loro, ma semplicemente, amministrando il patrimonio assoggettato all’esecuzione concorsuale, tende a ricostruirlo nella funzione di garanzia che gli è propria, secondo l’archetipo dell’azione revocatoria.

Avverso la sentenza di rigetto della Corte promuoveva ricorso per cassazione la società lamentando l’erroneità della pronuncia tanto nella parte in cui i giudicanti omettevano di considerare che la legittimazione del commissario straordinario a stare in giudizio per le controversie relative al patrimonio dell’imprenditore, quanto per la censura relativa alla carenza di legittimazione attiva del curatore fallimentare nell’esercizio dell’azione di responsabilità contro i creditori.

La Suprema Corte, confermando quanto disposto dalla Corte d’Appello ha ulteriormente ribadito che il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile, ovvero la Banca.

In particolare, i Giudicanti hanno precisato che l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un’impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti d’impresa economicamente valida, atteso che nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo – al cui novero non appartiene l’azione risarcitoria in questione, che –  analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c. – costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall’attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all’attività medesima.

Inoltre, in ordine alla doglianza manifestata dalla ricorrente circa l’omessa indicazione delle specifiche, la Corte ha ritenuto che le tale omissione non vale a ritenere che il curatore possa esercitare un’azione dei creditori, sostituendosi a loro, perché la disposizione introdotta con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 130 mira ad integrare la norma con la nuova disposizione di diritto societario, e cioè l’art. 2394 bis c.c., che prevede che le azioni di responsabilità contro gli amministratori nelle procedure concorsuali spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.

Alla luce delle suddette argomentazioni la Suprema Corte rigettava i motivi di ricorso così esposti in narrativa accogliendo solo la doglianza in riferimento alle spese, demandano alla Corte di appello di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: IL CURATORE FALLIMENTARE NON È LEGITTIMATO AD AGIRE CONTRO LE BANCHE

LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN RAPPRESENTANZA DEI CREDITORI È LIMITATA ALLE AZIONI C.D. DI MASSA

Sentenza | Tribunale di Monza, dott. Fulvia De Luca | 08.02.2011 | n.317

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NEL SISTEMA FALLIMENTARE IL CURATORE NON È TITOLARE DI UN POTERE DI RAPPRESENTANZA DI TUTTI I CREDITORI, INDISTINTO E GENERALIZZATO

Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Fabrizi – Rel. Nardo | 20.03.2015 | n.122

CONCESSIONE ABUSIVA CREDITO: IL FALLIMENTO È PRIVO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA CONTRO UNA BANCA

LA DOMANDA RISARCITORIA NON È AZIONE DI MASSA.

Sentenza | Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, Pres. Buttafoco – Rel Quaranta | 09.02.2016 | n.1662

 

 

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