ABF USURA: errata la sommatoria dei vari tipi di tassi di interesse

Pubblicato il da Dott.ssa Annalisa Nappi

Testo massima

Al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia non è corretto compiere l’operazione cd. “sommatoria” dei tassi di interesse, in quanto gli interessi moratori devono essere assoggettati al vaglio di usurarietà autonomamente rispetto a quelli corrispettivi. Questo il principio espresso dal Collegio di Napoli, Pres. Marinari, Rel. Sica, nella decisione n. 6864 del 10.09.2015. Nel caso di specie, un cliente, dopo aver stipulato un contratto di finanziamento, formulava reclamo presso la Banca, al fine di ottenere la restituzione delle somme percepite ed illegittimamente trattenute a titolo di interesse usurario, atteso che il tasso convenzionale moratorio, pattuito al momento della stipulazione, risultava essere illegittimo ai sensi dell’art. 644 c.p., della legge n. 24/2001, dell’art. 1815 c.c., nonché delle sentenze n. 350 e n. 603/2013 della Corte di Cassazione e della sentenza n. 49/2002 della Corte Costituzionale. Insoddisfatta dell’esito del reclamo, il cliente reiterava, in seguito, le proprie doglianze in sede di ricorso, allegando una relazione di consulenza tecnica. Si costituiva in giudizio la Banca che, contestando l’ infondatezza della domanda, deduceva che il finanziamento de quo era sempre stato regolare atteso che il TAEG del finanziamento in esame ricomprendeva tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di riferimento ed era largamente inferiore al tasso soglia, calcolato come previsto dall’art. 2 della legge 108/1996. Il Collegio, rilevando che l’operazione posta in essere dall’istante, consisteva nella mera sommatoria al TAEG di voci differenti al fine di dimostrarne l’usurarietà, ha rigettato il ricorso e, aderendo ai principi affermati tanto dalla giurisprudenza di legittimità quanto dall’ABF, ha ribadito che la previsione contrattuale del carattere sostitutivo e alternativo della prestazione degli interessi moratori rispetto a quella avente ad oggetto gli interessi corrispettivi vale senz’altro a rendere logicamente errata ogni operazione di “sommatoria” dei relativi tassi.  

Testo del provvedimento

ABF USURA: errata la sommatoria dei vari tipi di tassi di interesse - Ex Parte Creditoris