LA PUBBLICITÀ TELEMATICA DELLE VENDITE IMMOBILIARI

Pubblicato il da Avv. Giorgia Viola - aggiornato il

Nel corso degli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina delle vendite immobiliari in sede giudiziale, disponendo, tra l’altro, l’introduzione di mezzi telematici di pubblicità per assicurare la sempre maggiore diffusione delle informazioni e per garantire la trasparenza e l’efficienza alle vendite.

Già con decreto legge n. 35 del 2005 convertito in legge n. 80 del 2005, si è stabilito che la pubblicità delle vendite immobiliari avvenga non solo sulla carta stampata ma anche su appositi siti internet gestiti da soggetti privati, previamente individuati  dal Ministero della Giustizia.

Da ultimo, invece, con il  decreto legge n. 83 del 2015, convertito in legge n. 132 del 2015, è stato introdotto il cd. “portale delle vendite pubbliche” (art. 490 co. 1 cpc) ed è stata prevista come solo facoltativa  la pubblicità sulla carta stampata (co. 3 del citato articolo).

La pubblicazione su tale portale sostituisce l’affissione all’albo dell’ufficio giudiziario in cui la vendita si svolge; tale adempimento è un compito del professionista delegato, con costo di euro 100,00 a carico del creditore procedente.

In mancanza della prova del pagamento di tale contributo, la pubblicazione non può essere effettuata e il processo esecutivo estinto da parte del Giudice dell’Esecuzione, a norma dell’art. 631-bis cpc, introdotto con decreto legge n. 83 del 2015, convertito in legge n. 132 del 2015.

Il portale non è ancora attivo: lo sarà solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia di accertamento della sua perfetta funzionalità da adottarsi entro il 30 giugno 2017.

FOCUS

Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto da parte del Ministro della giustizia le vendite immobiliari avverranno in modo telematico.

Avv. Giorgia Viola

 

 

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