PROCEDURA ESECUTIVA: STOP SE LA VENDITA E’ INFRUTTUOSA
Pubblicato il da Avv. Antonio De Simone - aggiornato il
Nel corso della procedura esecutiva, può accadere che l’immobile pignorato subisca un notevole deprezzamento del suo valore a seguito della diserzione delle vendite.
Soccorre in tal caso l’art. 164-bis cpc disp.att., introdotto con il Decreto Legge n. 132 del 12/09/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 162 del 10/11/2014, il quale dispone che: “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
È stata così introdotta l’ipotesi di estinzione della procedura esecutiva immobiliare per infruttuosità della vendita.
La norma indica due parametri in base al quale il giudice deve valutare l’infruttuosità della procedura esecutiva: a). il fatto che, pure a seguito di molteplici esperimenti di vendita, il bene non ha suscitato interesse nel mercato, e ciò nonostante la pubblicità attuata ed il fatto che sia stato posto in vendita ad un prezzo estremamente esiguo in valori assoluti; b).il ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori.
Si parla in tal caso di antieconomicità del processo esecutivo in termini di bilanciamento fra costi della procedura e benefici conseguibili per il ceto creditorio (ed entro certi limiti anche per il debitore): inequivocabile è, infatti, il riferimento ai “costi necessari per la prosecuzione della procedura” posto in relazione al “soddisfacimento delle pretese dei creditori”.
Non essendo stati, tuttavia, previsti criteri precisi e univoci, l’applicazione della norma è rimessa al potere discrezionale del Giudice dell’Esecuzione, il quale, ritenendo sussistente i presupposti, deve disporre l’estinzione della procedura esecutiva e ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
FOCUS
La norma si applica a tutte le procedure esecutive pendenti al momento dell’entrata in vigore dell’art. 164 bis cpc in virtù del principio per cui in ambito processuale vale la regola del tempus regit actum.
Avv. Antonio De Simone