REVOCATORIA: il creditore garantito da mutuo ipotecario non può esercitare l’azione ex art. 2901 cc
Pubblicato il da Redazione
Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo “ius sequelae” proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi “in executivis” sull’immobile in danno del terzo acquirente, sicché l’atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Russo con l’ordinanza n. 7876 del 17 marzo 2023.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Russo | 17.03.2023 | n.7876
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