FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: la nullità delle clausole riproduttive lo schema ABI è parziale
Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia - aggiornato il
Le domande con le quali sia fatta valere la nullità delle fideiussioni bancarie, che riproducano il testo dello schema contrattuale predisposto dall’A.B.I. nell’ottobre 2002, relativamente al quale è intervenuto il provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
La presenza delle clausole non determina la nullità assoluta del contratto, bensì la nullità delle sole clausole limitative della concorrenza, nullità parziale.
Inoltre, la mancata produzione in giudizio da parte dell’attore, ed entro i termini relativi alle preclusioni assertive e probatorie, del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2003, comporta l’impossibilità per l’organo giudicante di valutare se la garanzia prestata sia sovrapponibile al modello censurato.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca nella sentenza n. 190 del. 24.02.2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: i garanti devono provare la violazione dello schema ABI
L’eventuale nullità può travolgere solo la clausola derogativa
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Patrizia Pietracci | 16.12.2021 | n.1643
FIDEIUSSIONE-ABI: il provvedimento Bankitalia vale quale prova privilegiata
E’ onere dell’attore allegare i fatti a fondamento dell’illecito anticoncorrenziale
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni- Rel.Barbuto | 19.01.2022 | n.294
FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: occorre dimostrare concretamente la condotta anticoncorrenziale
La mera coincidenza contenutistica con le clausole nulle schema ABI non è sufficiente per dimostrare l’illiceità
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 14.02.2022 | n.64