ESTINZIONE ANTICIPATA-CDQ: “spese di amministrazione” escluse dal rimborso
Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano - aggiornato il
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In materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con Cessione del Quinto, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato a sottrarsi dall’obbligazione, prima della naturale scadenza del contratto, con la restituzione del capitale residuo, maggiorato di un eventuale compenso.
Ferma l’evoluzione normativa dal “vecchio” art. art. 125, co.2, TUB, all’art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. n.141/2010 – sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente in materia – deve valutarsi se i costi e commissioni richiesti in ripetizione rientrano tra quelli c.d. “up front” (irrimborsabili) o “recurring” (rimborsabili), relativi cioè a prestazioni soggette a maturazione nel corso del tempo.
Laddove il contratto faccia riferimento alle “spese di amministrazione”, deve ritenersi che queste attengano al momento genetico del rapporto, non essendo prevista alcuna attività successiva alla conclusione del contratto. Trattasi, cioè, di costi già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto, spese, cioè, “up front”, per cui, a fronte di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell’estinguere anticipatamente il finanziamento, le predette spese non possono esser fatte gravare sul soggetto mutuante.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Napoli, in persona dell’Avv. Giulia Palomba, con sentenza n. 19925 del 19 maggio 2020.
La controversia si iscrive nell’ambito del “classico” contenzioso in materia di rimborso degli oneri connesso all’estinzione anticipata di un finanziamento con “Cessione del Quinto”.
Nel rigettare la domanda del mutuatario, accogliendo le difese dell’Istituto finanziario convenuto, Il Giudice di Pace partenopeo ha riconosciuto ancora come “attuale” la distinzione tra costi “up-front” (irrimborsabili) e “recurring” (rimborsabili in relazione al periodo non goduto), nonostante i recenti sviluppi sul fronte “Lexitor” (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 11 settembre 2019).
Nella parte motiva della sentenza si specifica, inoltre, che l’evoluzione della disciplina di settore – dal “vecchio” art. 125, co.2, TUB all’attuale 125 sexies TUB – non sposta i termini della questione, in quanto la normativa più recente va considerata come meramente ricognitiva di quella previgente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CASO LEXITOR: il Tribunale di Napoli conferma il “no” all’applicazione della linea interpretativa UE
La direttiva “interpretata” dalla Corte di Giustizia non è self executing. Ancora valida la distinzione tra costi “up-front” e “recurring”
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco | 10.03.2020 | n.2391
CASO “LEXITOR”: IRRILEVANTE LA SENTENZA INTERPRETATIVA NEL CONTENZIOSO BANCA-CLIENTE
La fonte “interpretata” dalla CGUE non è direttamente applicabile
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Carlo Albanese | 22.11.2019 | n.2573
ESTINZIONE ANTICIPATA CDQ: Irripetibili gli oneri “up-front”
La chiarezza del testo contrattuale esclude violazioni dell’art. 117 TUB e lo “squilibrio significativo” ex art. 33 del D. Lgs. 206/2005
Sentenza | Giudice di Pace di Salerno, dott. Alfonso Raimo | 06.08.2019 | n.4374