SOVRAINDEBITAMENTO: il creditore fondiario non può proseguire l’azione esecutiva

Pubblicato il da Avv. Viviana Villanova - aggiornato il

SOVRAINDEBITAMENTO: il creditore fondiario non può proseguire l’azione esecutiva

Nella legge n. 3/2012 manca una disposizione di deroga, quale quella dettata dall’art.41, comma 2, TUB, solo per il fallimento del debitore, che stabilisce la facoltà del creditore fondiario di avviare o proseguire l’esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati.

Lo speciale privilegio processuale ex art. 41 TUB non opera nella Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter legge n 3/2012, dunque il creditore fondiario non può proseguire l’azione esecutiva

Questi sono i principi espressi nel decreto del 26.02.2021 di Tribunale Udine, Giudice Gianmarco Calienno.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: INAPPLICABILE IL PRIVILEGIO EX ART. 41 TUB

Va rigettata l’istanza di assegnazione preventiva della somma ricavata da vendita del bene pignorato

Ordinanza | Tribunale Siena | 14.04.2020 |

 

ESECUZIONE FORZATA: IL CREDITORE FONDIARIO DEVE PRODURRE IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO

Solo in tal caso il G.E. potrà attribuire il ricavato della vendita

Ordinanza | Corte di cassazione, V Sez. civ, Pres. Stalla – Rel. Balsamo | 06.08.2019 | n.20953

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-il-creditore-fondiario-deve-produrre-il-provvedimento-di-ammissione-al-passivo-del-fallimento

 

PRIVILEGIO FONDIARIO EX ART.41 TUB: NON SI APPLICA AL GIUDIZIO DIVISIONALE ENDOESECUTIVO AUTONOMO RISPETTO AL PROCEDIMENTO ESECUTIVO

E’ una norma di carattere eccezionale, non suscettibili di estensione analogica

Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Gibelli | 27.11.2019 | n.825

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/privilegio-fondiario-ex-art-41-tub-non-si-applica-al-giudizio-divisionale-endoesecutivo-che-autonomo-rispetto-al-procedimento-esecutivo

 

CREDITO FONDARIO: IL PRIVILEGIO PROCESSUALE NON OPERA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE AMMESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO

La procedura esecutiva va sospesa sino al passaggio in giudicato del decreto di omologa

Ordinanza | Tribunale di Avellino, Giudice Gaetano Gugliemo | 08.05.2018 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/credito-fondario-il-privilegio-processuale-non-opera-nei-confronti-del-debitore-ammesso-al-concordato-preventivo

MUTUO FONDIARIO – CONCORDATO PREVENTIVO – DIVIETO AZIONI ESECUTIVE

La procedura è improseguibile ed è sospesa fino all’omologazione

Ordinanza | Tribunale di Bari, G.E. N.Magaletti | 18.11.2013 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-concordato-preventivo-divieto-azioni-esecutive

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