LITE TEMERARIA: può essere dichiarata d’ufficio in ipotesi di abbandono totale delle contestazioni inizialmente proposte

Pubblicato il da Redazione

Testo massima

La proposizione di questioni stridenti con l’evidenza dei fatti, già proposte in altro giudizio pendente ovvero solo adombrate ma non esplicitate determina la soccombenza della controversia e la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 co. 3 cpc.
L’ammontare del danno va calcolato utilizzando come parametro le spese di lite ed in particolare secondo una forbice compresa tra il minimo di un quarto ed un massimo del doppio delle stesse. Questi i principi affermati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 4265 del 29 maggio 2014, in persona della dott.ssa Maria Ludovica Russo. Nel caso di specie, un soggetto proponeva opposizione avverso un atto di pignoramento notificato da una banca per un credito originariamente facente capo ad altra banca, poi incorporata per fusione alla prima; a tal uopo, l’opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva dell’istituto pignorante nonché, in maniera del tutto generica, il venir meno del credito per prescrizione ed avvenuta transazione. Nel corso del giudizio, però, e precisamente in sede di precisazione delle conclusioni, il soggetto debitore non faceva più menzione delle generiche deduzioni di prescrizione e di transazione del credito oggetto di causa. L’eccezione di prescrizione, inoltre, era già stata oggetto del giudizio di opposizione a precetto sul medesimo credito e, pertanto, si configurava in astratto una ipotesi di litispendenza, ma il debitore non aveva mai fornito alcuna documentazione sul punto; parimenti, alcuna documentazione veniva fornita in merito all’eccezione di avvenuta transazione.  Il Giudice, accertata la legittimazione ad agire in executivis dell’istituto procedente – per vero già dichiarata da altro giudicante in sede di opposizione a precetto – ha rigettato in toto l’opposizione ed ha condannato d’ufficio l’opponente al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 96 co. 3 cpc. Invero, il Giudice, ha ritenuto di punire l’abuso del processo con la condanna punitiva di una somma di danaro a titolo di responsabilità per lite temeraria in questo modo preservando la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato. In particolare, il giudicante ha motivato la condanna sul presupposto che la condotta processuale tenuta dall’opponente configurasse una ipotesi di colpa grave; invero, parte opponente non aveva tenuto quel livello di diligenza minima richiesto dall’ordinamento nel valutare la fondatezza della vertenza instaurata. Nello specifico, la colpa grave è consistita nel proporre sia questioni già proposte in altro giudizio pendente (legittimazione e prescrizione) sia nel proporre questioni solo adombrate e non esplicitate (transazione e prescrizione). Ciò posto, il Giudice ha ritenuto di condividere il protocollo utilizzato dal Tribunale di Verona per la determinazione della sanzione monetaria, ossia una forbice compresa tra il minimo di un quarto ed il massimo del doppio delle spese di lite. Nel caso di specie, la sanzione è stata inflitta in via equitativa in considerazione del “costo” in termini di tempo della giustizia e “abuso” del processo ed è stata liquidata in euro 11.239,50, cioè in una somma pari ad una volta e mezzo le spese di lite. IL COMMENTO L’abbandono totale delle originarie generiche contestazioni, palesemente infondate, integra la lite temeraria. L’art. 96 co. 3 cpc non prevede limiti edittali per la determinazione della sanzione monetaria da addebitare a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria. Sul punto, la giurisprudenza si è orientata in modo differente. In particolare, si segnala che il Tribunale di Napoli in persona del dott. Vincenzo Scalzone, con sentenza del 21 luglio 2014 ( http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-dal-pretestuoso-disconoscimento-della-sottoscrizione-deriva-la-responsabilita-aggravata.html ) ha utilizzato un paramentro puramente equitativo. In precedenza, in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Lodi, in persona del dott. Sergio Rossetti, con sentenza del 04 aprile 2013 ( http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-96-cpc-il-pretestuoso-disconoscimento-della-firma-integra-la-responsabilita-aggravata.html ) ha stimato la sanzione monetaria utilizzando come paramentro la misura del 4% della somma ingiunta. In conclusione, considerata la natura chiaramente sanzionatoria della condanna per lite temeraria appare condivisibile il protocollo adottato dal Tribunale di Verona secondo cui l’entità del danno va individuato nella forbice tra un minimo di un quarto ed il massimo del doppio delle spese di lite.  Altri parametri quali, ad esempio, il valore della controversia o la natura della prestazione paiono invero riferirsi alla quantificazione di un danno piuttosto che alla quantificazione di una sanzione (sul punto si veda Tribunale Reggio Emilia 18/04/2012 n. 712).

Testo del provvedimento

LITE TEMERARIA: può essere dichiarata d’ufficio in ipotesi di abbandono totale delle contestazioni inizialmente proposte - Ex Parte Creditoris