FIDEIUSSIONE BANCARIA: il contratto è valido anche se contiene clausole contrarie alla normativa antitrust
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Laddove una fidejussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1419 c.c.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 268 del 04.03.2021.
Per ulteriori approfondimenti sul tema, si rinvia agli ulteriori contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: nessuna nullità automatica dell’intero contratto di fideiussione
Occorre la prova che in mancanza delle tre clausole in contestazione non sarebbe stato concluso
Ordinanza | Tribunale di Pordenone, Francesco Tonon | 27.11.2020
Va dimostrato che, in mancanza delle stesse, l’accordo non sarebbe stato concluso
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Luigi Nannipieri | 07.10.2020 | n.651
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: LA VIOLAZIONE PUÒ COMPORTARE LA NULLITÀ DELLE SOLE “CLAUSOLE ABI”
NON È PREVISTA LA NULLITÀ IN TOTO DELL’INTERO CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Lecce, Giudice Annafrancesca Capone | 28.06.2020 | n.1409