DECRETO TRASFERIMENTO: il termine ex art. 617cpc decorre da conoscenza legale o di fatto del provvedimento
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il
“Il termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio da cui è affetto il bene (qualora integrante gli estremi del c.d. aliud pro alio), si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo la diligenza ordinaria, non rilevando di per sè nè la data di deposito (neppure essendo prescritto da alcuna norma che debba darsene comunicazione a cura della cancelleria o del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.), nè quella di trascrizione nei RR.II., avente mera funzione di pubblicità dichiarativa”
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Est. Saija, con la sentenza n. 18421 dell’8 giugno 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONI IMMOBILIARI: il decreto di trasferimento ha effetti immediati
La cancellazione delle formalità pregiudizievoli va effettuata subito, senza attendere il decorso del termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Di Iasi – Rel. De Stefano | 14.12.2020 | n.28387
La data entro cui l’aggiudicatario deve effettuare il pagamento ha natura sostanziale e non processuale
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Est. Saija | 08.06.2022 | n.18421